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DOTTRINA
“La ratio della norma e il bene protetto - si è correttamente notato - che
pongono in primo piano la tutela della persona offesa nella sua dimensione
dell’onore, della libertà sessuale e personale, fanno propendere per una presun-
zione di mancato consenso della vittima alla diffusione delle proprie immagini.
Infatti, la natura di queste, il rapporto sottostante tra la persona ritratta e chi la
ritrae, il contesto della eventuale relazione affettiva e sessuale tra costoro, l’es-
sere le immagini destinate a rimanere private, comportano che le riprese con
contenuto sessualmente esplicito siano naturalmente destinate ad essere fruite
solo dai protagonisti e non da terzi” .
(28)
Deve ritenersi, perciò, che gravi sull’imputato un onere di allegazione
serio e riscontrabile sul consenso alla diffusione da parte della persona offesa.
3. Le circostanze aggravanti
I commi 3 e 4 dell’art. 612-ter c.p. disciplinano una serie di circostanze
aggravanti.
In particolare, ai sensi del comma 3 della disposizione citata, la pena è
aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o
da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero
se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La prima ipotesi non pone ovviamente particolari problemi interpretativi,
anche se stupisce per certi aspetti la mancata espressa equiparazione ai rapporti
di coniugio delle unioni civili; unioni che, peraltro, devono essere certamente
ricomprese nel richiamo alle relazioni affettive.
Per quest’ultimo concetto è stata utilizzata una formula che consente mar-
gini interpretativi particolarmente ampi: una nozione che non richiama il dato
della convivenza - che può presentare connotazioni di stabilità non perfetta-
mente sovrapponibili rispetto al vincolo matrimoniale, ma comunque storica-
mente verificabili - e che, attraverso il riferimento agli “affetti”, piuttosto che ai
rapporti strettamente sessuali o di vita in comune, risulta scarsamente determi-
nata .
(29)
Chiaro anche il riferimento all’impiego di strumenti informatici o telema-
tici, quando le condotte illecite avvengano tramite social network o via internet.
(28) DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., op. cit., 292.
(29) La Cassazione, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggra-
vante di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., ha precisato che per “relazione affettiva” non s’in-
tende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame con-
notato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tute-
la e protezione, (Cass., Sez. Terza, 9 gennaio 2018, n. 11920).
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