Page 18 - Rassegna 2021-3
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DOTTRINA



                  “La ratio della norma e il bene protetto - si è correttamente notato - che
             pongono in primo piano la tutela della persona offesa nella sua dimensione
             dell’onore, della libertà sessuale e personale, fanno propendere per una presun-
             zione di mancato consenso della vittima alla diffusione delle proprie immagini.
             Infatti, la natura di queste, il rapporto sottostante tra la persona ritratta e chi la
             ritrae, il contesto della eventuale relazione affettiva e sessuale tra costoro, l’es-
             sere le immagini destinate a rimanere private, comportano che le riprese con
             contenuto sessualmente esplicito siano naturalmente destinate ad essere fruite
             solo dai protagonisti e non da terzi” .
                                                (28)
                  Deve  ritenersi,  perciò,  che  gravi  sull’imputato  un  onere  di  allegazione
             serio e riscontrabile sul consenso alla diffusione da parte della persona offesa.


             3.  Le circostanze aggravanti
                  I commi 3 e 4 dell’art. 612-ter c.p. disciplinano una serie di circostanze
             aggravanti.
                  In particolare, ai sensi del comma 3 della disposizione citata, la pena è
             aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o
             da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero
             se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
                  La prima ipotesi non pone ovviamente particolari problemi interpretativi,
             anche se stupisce per certi aspetti la mancata espressa equiparazione ai rapporti
             di coniugio delle unioni civili; unioni che, peraltro, devono essere certamente
             ricomprese nel richiamo alle relazioni affettive.
                  Per quest’ultimo concetto è stata utilizzata una formula che consente mar-
             gini interpretativi particolarmente ampi: una nozione che non richiama il dato
             della convivenza - che può presentare connotazioni di stabilità non perfetta-
             mente sovrapponibili rispetto al vincolo matrimoniale, ma comunque storica-
             mente verificabili - e che, attraverso il riferimento agli “affetti”, piuttosto che ai
             rapporti strettamente sessuali o di vita in comune, risulta scarsamente determi-
             nata .
                 (29)
                  Chiaro anche il riferimento all’impiego di strumenti informatici o telema-
             tici, quando le condotte illecite avvengano tramite social network o via internet.


             (28)  DI NICOLA TRAVAGLINI P., MENDITTO F., op. cit., 292.
             (29)  La Cassazione, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggra-
                  vante di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., ha precisato che per “relazione affettiva” non s’in-
                  tende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame con-
                  notato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tute-
                  la e protezione, (Cass., Sez. Terza, 9 gennaio 2018, n. 11920).

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