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DOTTRINA



             amministrazione, delle somme introitate, delle modalità di condotta, della posi-
             zione del soggetto attivo del reato nella amministrazione, alla caratura criminale
             dei soggetti coinvolti.
                  Chiaro che le riserve di ordine costituzionale sulla pena fissa si aggravano
             quando la pena sia perpetua in considerazione della evidente contraddizione
             con il principio o fine della rieducazione del condannato e tuttavia sono smor-
             zati dalla previsione di istituti che in fase di esecuzione della pena offrono al
             condannato la speranza di un reinserimento nel gruppo sociale, come la riabi-
             litazione.
                  Venendo alla deformazione o sfregio permanente del viso la previsione
             della pena accessoria perpetua fissa rischia di porsi in tensione con i principi
             costituzionali sopra esposti e in particolare con la primaria esigenza di indivi-
             dualizzazione del trattamento sanzionatorio.
                  E invero la pena accessoria ha una portata afflittiva non secondaria, rea-
             lizza uno scopo di prevenzione speciale quale incapacitazione non trascurabile
             nella funzione punitiva del diritto penale. In tale ottica come avviene con la
             commisurazione della pena principale la pena accessoria merita di essere infor-
             mata al principio della mobilità della pena e quindi di essere individualizzata in
             relazione alla concreta gravità del fatto commesso e alla personalità del reo sulla
             base della valorizzazione dei parametri normativi previsti dal Codice per la pena
             principale .
                      (31)
                  E invero come si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte di cassa-
             zione i due eventi alternativi del delitto in commento - la deformazione del viso
             o lo sfregio permanente del viso - consistono in lesioni personali gravissime ma
             non dal disvalore identico essendo la deformazione una alterazione della sim-
             metria del viso tale da produrre uno sfiguramento ridicolizzante e sgradevole -
             la mutilazione delle narici, la paresi facciale, la perdita di quasi tutti i denti, la
             amputazione del labbro o del mento, la perdita di gran parte di un orecchio, la


             (31)  “Lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena, e più congruo rispetto
                  al principio d’uguaglianza, [è] la mobilità della pena, cioè la predeterminazione della medesi-
                  ma da parte del legislatore fra un massimo ed un minimo” (Corte cost., 67 del 1963); “l’at-
                  tuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità”
                  (Corte cost., 104 del 1968); «Affinché poi la pena inflitta al singolo condannato non risulti
                  sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui com-
                  messo, il legislatore stabilisce normalmente che la pena debba essere commisurata dal giudice
                  tra un minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze
                  indicate negli artt. 133 e 133-bis c.p., in modo da assicurare altresì che la pena appaia una
                  risposta - oltre che non sproporzionata - il più possibile “individualizzata”, e dunque calibra-
                  ta sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “per-
                  sonalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.», (Corte cost. 222 del
                  2018).

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