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APPUNTI SULLA DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
preferenziale punita con la reclusione da uno a cinque anni - la previsione di
una pena accessoria fissa per tutte quelle ipotesi si pone in contrasto con i prin-
cipi costituzionali sopra esposti giacché finisce per sottoporre alla stessa pena
fatti dalla portata offensiva evidentemente diversi sia nella previsione edittale in
astratto che nella realizzazione in concreto potendo i medesimi fatti di banca-
rotta patrimoniale e documentale essere portatori in concreto di un grado di
offesa diverso in relazione al numero delle persone offese, alla entità del danno
e alla probabilità della lesione delle ragioni creditorie delle vittime .
(29)
La rinnovata avversione alle pene accessorie fisse trova conferma in una
recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di una questione di
costituzionalità, ad opera della Corte di cassazione. Si dubita della legittimità
costituzionale, in relazione ai principi di proporzione e rieducazione del tratta-
mento sanzionatorio (articoli 3 e 27, Cost.), della norma che prevede la pena
accessoria dalla durata fissa e perpetua della interdizione dai pubblici uffici in
caso di condanna o patteggiamento a una pena pari o superiore ai tre anni di
reclusione per i delitti di peculato, concussione e corruzione, nella formulazione
previgente alla “spazzacorrotti”, (articolo 317-bis, c.p., nella formulazione pre-
cedente alla Legge 3 del 2019, “spazzacorrotti”) .
(30)
Si contesta tanto la automaticità della applicazione - an - quanto la fissità
della durata - quantum. Evidente la irragionevolezza del trattamento sanzionato-
rio perpetuo e quindi fisso in relazione al diverso disvalore sotteso alle possibili
condotte delittuose che possono essere ricondotte alla fattispecie astratta trac-
ciata dal Codice penale. Per fare qualche esempio, sia sufficiente pensare che il
tentativo implica un disvalore per definizione minore delle ipotesi consumate,
e che i fatti di corruzione, di concussione o peculato possono sottendere un
disvalore di azione diverso, in relazione alla entità del danno provocato alla
(29) Corte cost. 222 del 2018, punto 7.2.
(30) Cass., 30 dicembre 2020, n. 37796, con nota di GALLUCCIO, Interdizione perpetua dai pubblici uffi-
ciali: una pena fissa incostituzionale?, in DPP, 2021, 938 ss.: «Nelle more della pubblicazione del pre-
sente contributo, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili. Il giudice
rimettente, chiamato a pronunciarsi sul ricorso dell’imputato avverso una sentenza di patteg-
giamento, pronunciata già nel vigore delle modifiche introdotte al rito speciale dalla “spazza-
corrotti” (Legge 3/2019, applicabile dunque ratione temporis), avrebbe omesso di considerare
come le novelle rimettano l’applicazione della pena accessoria censurata (art. 317-bis, c.p.) alla
valutazione discrezionale del giudice, eliminandone dunque i caratteri della indefettibilità e della
automaticità e quindi così facendo venir meno uno dei profili fondanti le doglianze del giudice
rimettente (Corte cost. 232 del 2021). Ci sia consentita, a tal proposito, all’esito di una prima
lettura delle motivazioni, una breve considerazione. La decisione della Corte ci pare non con-
dizioni la rilevanza sistematica delle censure sollevate dalla Corte di cassazione; al di fuori del
patteggiamento, ove effettivamente esse risultano effettivamente smorzate dalla novella previ-
sione della discrezionalità giudiziale, infatti, la pena accessoria censurata nell’ordinanza di rimes-
sione si applica ancora secondo canoni di automaticità, indefettibilità, fissità e perpetuità».
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