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DOTTRINA
2. Le SOA: natura e caratteristiche
Appare necessario premettere che le particolari società per azione che, in
materia di qualificazione delle imprese per concorrere in gare di appalti pubbli-
ci, assumono la denominazione giuridica di ‘Organismi di attestazione’, cioè di
organismi di diritto privato (SOA), accertano ed attestano l’esistenza nei sog-
getti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione secondo le pre-
visioni di legge. Sulla natura giuridica delle SOA e della loro attività, va precisato
che - già prima del Codice dei contratti del 2006 - solo dal 2004 si è delineata
la via ermeneutica secondo la quale gli atti di tali società d’attestazione sono atti
pubblici e l’operare delle stesse SOA è disciplinato da norme di diritto pubblico.
Infatti, sin dagli anni immediatamente successivi all’emanazione del
Regolamento Bargone (2000) la giurisprudenza e la dottrina hanno discusso
ampiamente e lungamente intorno alla natura dell’operato delle SOA, riconoscen-
done anche la prevalenza privatistica; talché in alcune pronunce relative al controllo
dell’Autorità per vigilanza sulle SOA, il giudice amministrativo ha pur affermato
che nel procedimento di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori
pubblici, disciplinato dagli art. 14 ss., DPR 25 gennaio 2000, n. 34, il rapporto pub-
blicistico - di autorizzazione, controllo e vigilanza - dell’Autorità per la vigilanza e
la SOA (Società Organismo di Attestazione) è ben distinto dal rapporto tra SOA
ed impresa da qualificare, di natura privatistica, derivante dalla sottoscrizione di
apposito contratto il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di
verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’attestazione e nella
controprestazione del compenso, sul quale ha cognizione il giudice ordinario,
competente a valutare il comportamento adempitivo delle parti; pertanto, il giudi-
ce amministrativo difetta di giurisdizione sull’impugnazione da parte di un’impre-
sa, destinataria di attestazione di qualificazione, dell’atto di diffida a sostituire tale
attestazione con riduzione della classifica, diretto dall’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici alla SOA ed emesso nell’esercizio dei poteri di vigilanza a seguito
di un controllo ispettivo, non producente effetti diretti ed immediati sulla mede-
sima attestazione, la cui sostituzione non può che avvenire ad opera della SOA .
(3)
Ed ancora nel 2003: “Dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese a
realizzare opere pubbliche - disciplinato, in attuazione della legge n. 109 del 1994
e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 - non
è ricavabile, in capo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, alcun potere
che possa estrinsecarsi nella diretta ed immediata invalidazione totale o parziale
delle attestazioni rilasciate dalle SOA (Società Organismo di Attestazione), tenu-
to anche conto che la peculiare caratterizzazione del potere di vigilanza di detta
(3) TAR Lazio, sez. Terza, 16 ottobre 2002, n. 8722.
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