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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
Allo stesso modo, ai provvedimenti adottati sulle singole fattispecie, la giu-
risprudenza amministrativa riconosce la natura di pareri non vincolanti, in
quanto contenenti l’invito al riesame degli atti del procedimento, con eventuale
possibilità di annullamento o riforma, in sede di autotutela.
Un organo ausiliario che svolge un ruolo centrale nell’attività svolta
dall’Autorità è l’Osservatorio dei contratti pubblici. Questa struttura, che opera
anche in collaborazione con altre analoghe strutture della pubblica amministra-
zione, provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i
contratti pubblici. Inoltre, ha il compito di determinare annualmente i costi
standardizzati su tipo di lavoro, servizio o fornitura, in relazione a specifiche aree
territoriali. Presso l’Osservatorio poi, è istituito il Casellario informatico delle
imprese qualificate, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e
delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.
4. Requisiti delle SOA e il sistema tariffario
Come s’è detto, l’art. 84, comma 1 del Codice dei contratti stabilisce che
il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall’Autorità. L’attività di attestazione è esercitata nel
rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qua-
lunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comporta-
menti non imparziali o discriminatori.
Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e cioè anche ai fini della responsabilità dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabi-
lità pubblica, la quale, come si sa, è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni
commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito
delle scelte discrezionali.
In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate, come s’è detto, si appli-
cano gli articoli 476 e 479 del codice penale.
In relazione al tema delle responsabilità nella verifica, il TAR Lazio ha rico-
nosciuto che, in ordine alla veridicità della documentazione, gli eventuali errori in
ordine alle modalità con le quali i controlli vengono svolti non possono ricadere
in danno degli operatori economici che hanno confidato nel diligente operato dei
soggetti responsabili: le società organismo di attestazione e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). La colpa “grave”, quale elemento soggettivo dell’illecito
deve incentrarsi in concreto sul comportamento specifico dell’agente.
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