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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Allo stesso modo, ai provvedimenti adottati sulle singole fattispecie, la giu-
               risprudenza  amministrativa  riconosce  la  natura  di  pareri  non  vincolanti,  in
               quanto contenenti l’invito al riesame degli atti del procedimento, con eventuale
               possibilità di annullamento o riforma, in sede di autotutela.
                     Un  organo  ausiliario  che  svolge  un  ruolo  centrale  nell’attività  svolta
               dall’Autorità è l’Osservatorio dei contratti pubblici. Questa struttura, che opera
               anche in collaborazione con altre analoghe strutture della pubblica amministra-
               zione, provvede alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i
               contratti pubblici. Inoltre, ha il compito di determinare annualmente i costi
               standardizzati su tipo di lavoro, servizio o fornitura, in relazione a specifiche aree
               territoriali. Presso l’Osservatorio poi, è istituito il Casellario informatico delle
               imprese qualificate, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e
               delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.


               4.  Requisiti delle SOA e il sistema tariffario
                     Come s’è detto, l’art. 84, comma 1 del Codice dei contratti stabilisce che
               il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
               appositamente autorizzati dall’Autorità. L’attività di attestazione è esercitata nel
               rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qua-
               lunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comporta-
               menti non imparziali o discriminatori.
                     Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori
               pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1
               della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e cioè anche ai fini della responsabilità dei
               soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabi-
               lità pubblica, la quale, come si sa, è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni
               commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito
               delle scelte discrezionali.
                     In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate, come s’è detto, si appli-
               cano gli articoli 476 e 479 del codice penale.
                     In relazione al tema delle responsabilità nella verifica, il TAR Lazio ha rico-
               nosciuto che, in ordine alla veridicità della documentazione, gli eventuali errori in
               ordine alle modalità con le quali i controlli vengono svolti non possono ricadere
               in danno degli operatori economici che hanno confidato nel diligente operato dei
               soggetti responsabili: le società organismo di attestazione e l’Autorità Nazionale
               Anticorruzione (ANAC). La colpa “grave”, quale elemento soggettivo dell’illecito
               deve incentrarsi in concreto sul comportamento specifico dell’agente.


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