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DOTTRINA



                  Il  Codice  chiarisce,  infatti,  che  l’ANAC  deve  svolgere  un’indagine,  nel
             riscontrare dolo o colpa grave, che deve essere fondata sulla rilevanza o gravità
             dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa docu-
             mentazione.
                  Sono dunque i “fatti” specifici ad essere oggetto dell’indagine non l’astratta
             configurabilità di un mancato controllo, sia pure nell’ambito dei requisiti pro-
             fessionali che connotano l’esercizio dell’impresa, sui dati delle certificazioni in
             sé considerabili, altrimenti dovendosi configurare sempre e comunque, in pre-
             senza di mancata corrispondenza tra documentazione e certificazione, un’ipo-
             tesi di gravità della colpa, con esclusione quindi di ogni graduazione e di ogni
             approfondimento istruttorio specifico che la norma su riportata non sembra
             prevedere, lasciando invece un margine di discrezionalità all’Autorità di settore
             che però deve essere reso esplicito sulla base degli specifici fatti alla sua atten-
             zione .
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                  Le  Società  Organismi  di  Attestazione  sono  costituite  nella  forma  delle
             società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprende-
             re la locuzione “organismi di attestazione”; il capitale sociale deve essere almeno
             pari a un milione di euro interamente versato.
                  Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello
             stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depo-
             sitato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve esse-
             re certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri
             stabiliti dal D.Lgs. n. 58/1998.
                  Sempre  ai  sensi  dell’art.  64  del  regolamento,  lo  statuto  deve  prevedere
             come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione e di effettua-
             zione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produ-
             zione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed eco-
             nomico - finanziaria.
                  È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare
             servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo
             di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
                  La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare,
             anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, indivi-
             duate secondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, il rispetto del
             principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse com-
             merciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
             discriminatori.
             (7)   TAR Lazio Roma, sez. Terza, 2 dicembre 2015, n. 13653.

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