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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               del DPR 34/2000), il quale prevede che le SOA debbano munirsi di una polizza
               assicurativa per il rischio professionale avente “massimale non inferiore a sei
               volte il volume d’affari”, e la determinazione dell’Autorità n. 50/2000, nella
               quale si è precisato che il suddetto massimale è soggetto ad aumento con rife-
               rimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere dalla SOA
               (consistente nel valore del portafoglio contratti) -, va precisato che la SOA la
               quale proceda ad incorporazione per fusione deve sempre procedere ad innal-
               zare il proprio massimale assicurativo adeguandolo al nuovo volume d’affari.
                    Per ciò che concerne i contratti di attestazione in corso di esecuzione, la
               successione universale in virtù della quale la società incorporante succede in tutti
               i rapporti giuridici della società incorporata la quale si estingue , comporta che
                                                                           (9)
               le  imprese  proseguono  i  loro  rapporti  con  il  nuovo  soggetto  risultante  dalla
               fusione, sia per i contratti non ancora conclusi con il rilascio dell’attestazione, sia
               per le attestazioni già rilasciate (es. trasferimento della documentazione, eventuali
               “variazioni minime” dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40/2000).
                    Va infine ricordato che le attestazioni rilasciate dalla società incorporata
               continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia all’ANAC nella
               Determinazione n. 13/2002 è parso opportuno stabilire che la SOA incorpo-
               rante debba procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata
               sostituendoli con altri attestati a propria firma che devono riportare obbligato-
               riamente la dicitura “sostituisce l’attestazione n..../...”. Ciò a prescindere dalla
               eventuale richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosid-
               dette “variazioni minime”. Sussiste, inoltre, la totale assunzione di responsabi-
               lità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell’Autorità, della SOA incorpo-
               rante sulle attestazioni emesse dalla SOA incorporata.


               6.  La revoca (o decadenza) delle autorizzazioni per una SOA
                    In relazione alla revoca, che dall’8 giugno 2011, cioè dopo l’entrata in
               vigore del DPR n. 207/2010, è denominata nelle norme come “decadenza”,
               occorre precisare che i relativi procedimenti sono svolti dall’ANAC ai sensi
               dell’articolo 73 del DPR n. 207/2010 (era l’abrogato art. 10, comma 5, del
               DPR 34/2000); in particolare, l’art. 73 stabilisce ai commi 4, 5 e 6 che è dispo-
               sta la decadenza dell’autorizzazione, oltre che nelle ipotesi di nuova violazione
               dopo una precedente sospensione (ai sensi del comma 3), in caso di:
                    a) venire meno dei requisiti e delle condizioni (previsti negli articoli 64,
               65, 66, 67 e 70, comma 3);

               (9)   Cass. Civ. 9349/97, Cass. Civ. 833/94 e Cass. Civ. 7321/93.

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