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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
del DPR 34/2000), il quale prevede che le SOA debbano munirsi di una polizza
assicurativa per il rischio professionale avente “massimale non inferiore a sei
volte il volume d’affari”, e la determinazione dell’Autorità n. 50/2000, nella
quale si è precisato che il suddetto massimale è soggetto ad aumento con rife-
rimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere dalla SOA
(consistente nel valore del portafoglio contratti) -, va precisato che la SOA la
quale proceda ad incorporazione per fusione deve sempre procedere ad innal-
zare il proprio massimale assicurativo adeguandolo al nuovo volume d’affari.
Per ciò che concerne i contratti di attestazione in corso di esecuzione, la
successione universale in virtù della quale la società incorporante succede in tutti
i rapporti giuridici della società incorporata la quale si estingue , comporta che
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le imprese proseguono i loro rapporti con il nuovo soggetto risultante dalla
fusione, sia per i contratti non ancora conclusi con il rilascio dell’attestazione, sia
per le attestazioni già rilasciate (es. trasferimento della documentazione, eventuali
“variazioni minime” dell’attestazione di cui alla determinazione n. 40/2000).
Va infine ricordato che le attestazioni rilasciate dalla società incorporata
continuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia all’ANAC nella
Determinazione n. 13/2002 è parso opportuno stabilire che la SOA incorpo-
rante debba procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata
sostituendoli con altri attestati a propria firma che devono riportare obbligato-
riamente la dicitura “sostituisce l’attestazione n..../...”. Ciò a prescindere dalla
eventuale richiesta delle imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosid-
dette “variazioni minime”. Sussiste, inoltre, la totale assunzione di responsabi-
lità, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell’Autorità, della SOA incorpo-
rante sulle attestazioni emesse dalla SOA incorporata.
6. La revoca (o decadenza) delle autorizzazioni per una SOA
In relazione alla revoca, che dall’8 giugno 2011, cioè dopo l’entrata in
vigore del DPR n. 207/2010, è denominata nelle norme come “decadenza”,
occorre precisare che i relativi procedimenti sono svolti dall’ANAC ai sensi
dell’articolo 73 del DPR n. 207/2010 (era l’abrogato art. 10, comma 5, del
DPR 34/2000); in particolare, l’art. 73 stabilisce ai commi 4, 5 e 6 che è dispo-
sta la decadenza dell’autorizzazione, oltre che nelle ipotesi di nuova violazione
dopo una precedente sospensione (ai sensi del comma 3), in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni (previsti negli articoli 64,
65, 66, 67 e 70, comma 3);
(9) Cass. Civ. 9349/97, Cass. Civ. 833/94 e Cass. Civ. 7321/93.
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