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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
sarebbero state quelle utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione) .
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Ciò detto, occorre considerare tre ordini di questioni o sequenze che aiu-
tano a definire l’argomento:
a) sorte delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata;
b) eventuale riemissione o meno dell’attestazione da parte della nuova
SOA indicata dall’impresa e conseguente gestione dell’attestazione;
c) sorte dei contratti di attestazione in corso con la SOA revocata.
1) Quanto alla prima questione, l’art. 73, comma 7 del regolamento n.
207/2010 prevede che, in caso di revoca dell’autorizzazione ad una SOA, le
attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti. Le imprese qua-
lificate indicano, ai sensi del comma 8, entro trenta giorni (erano novanta giorni
nell’art. 10 del regolamento del 2000) dalla data della comunicazione dei sud-
detti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state
rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto
qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità nei successivi quarantacin-
que giorni (termine previsto solamente dal DPR n. 207/2010).
Occorre evidenziare che la disciplina sull’argomento è alquanto diversifi-
cata fra quanto era previsto nel DPR n. 34/2000 e quello che è l’attuale quadro
normativo operato dal regolamento del 2010.
L’allora AVCP, con la Determinazione n. 17/2003, aveva ritenuto, in
vigenza dell’art. 10 del regolamento Bargone del 2000, che la corretta interpre-
tazione o applicazione della suddetta norma fosse la seguente:
➣ l’Autorità provvedeva a comunicare alle imprese interessate (ossia alle
imprese attestate dalla SOA revocata) l’intervenuta revoca, confermando loro la
(10) Il procedimento di revoca e le sue caratteristiche erano disciplinate dai commi 6-10 dell’art. 10
del Reg. n. 34/00: “6. Il procedimento di revoca dell’autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando
l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del
verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli
addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un
termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni,
viene assunta la decisione in ordine alla revoca. (…). 8. In via istruttoria l’Autorità può disporre
tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contrad-
dittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per con-
trodeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per
il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alla presentazione delle controdeduzio-
ni. 9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di
una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano,
entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la
documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nel-
l’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità. 10. In
caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una
SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi
sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti”.
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