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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
2) La seconda questione relativa all’eventuale riemissione o meno dell’at-
testazione da parte della nuova SOA indicata dall’impresa e conseguente gestio-
ne dell’attestazione, è quella che nel tempo ha presentato le maggiori difficoltà
operative.
Il problema che anzitutto si pone, nel silenzio della norma, è quello dell’even-
tuale riemissione delle attestazioni da parte della nuova SOA indicata dall’impresa.
L’ANAC nella citata Determinazione n. 17/2003 ha ritenuto che quest’ul-
tima SOA non debba riemettere a proprio nome l’attestazione, ma debba limi-
tarsi a custodire la documentazione in base alla quale l’attestazione stessa è stata
rilasciata, rispondendo quindi di questa “custodia”, soprattutto nel caso di con-
trolli da parte dell’Autorità. Il dato normativo, in quanto privo di previsioni di
dettaglio, afferma che le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata “sono valide
a tutti gli effetti”. L’attestazione rimarrà quindi a nome della SOA revocata, con
la stessa numerazione, data di emissione e data di scadenza.
In tale cornice, si inserisce un intervento chiarificatore dell’ANAC, che
con il Comunicato alle SOA n. 79 del 27 marzo 2013 ha fornito degli utili chia-
rimenti in ordine all’ipotesi di richiesta di trasferimento ad altra SOA della
documentazione ricevuta ai sensi dell’art. 73, comma 8, del DPR 207/2010, a
seguito di una prima designazione.
In particolare, va detto che i compiti della “SOA cui trasferire la documen-
tazione” sono quelli corrispondenti agli interessi pubblicistici scaturenti da
quanto statuito dal Codice, in base al quale (attuale art. 84) “... Le SOA nell’eser-
cizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono
funzioni di natura pubblicistica ...”, e consistono nel permettere alle imprese
qualificate dalla SOA “cessata, fallita, ecc.” di continuare ad operare nel mercato
dei lavori pubblici, tenuto conto che in base all’art. 73, comma 7, “nelle ipotesi
di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di ces-
sazione dell’attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano vali-
de a tutti gli effetti”. Ciò, a condizione, beninteso, che l’impresa permanga in
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento.
A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA subentranti:
quella funzionale alla variazione o al mantenimento dell’efficacia dell’attestazio-
ne già rilasciata - in quanto finalizzata al perseguimento delle esigenze dell’im-
presa che si concretizzano nello stipulare con la SOA “subentrante” un contrat-
to avente ad oggetto una qualunque variazione / integrazione / revisione della
attestazione già rilasciata - e quella utile all’estromissione dal mercato della
medesima impresa, o al ridimensionamento dell’attestato, qualora ricorrano i
presupposti previsti dal richiamato Codice.
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