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DOTTRINA
Giova precisare che solo dopo il preventivo assenso dell’Autorità al proget-
to di fusione, le società incorporante e incorporata possono adottare le rispettive
delibere di fusione (articolo 2502 c.c.) e provvedere al deposito ed all’iscrizione
delle medesime presso il Registro delle Imprese (articolo 2502-bis c.c.).
Decorsi i termini di cui all’articolo 2503 c.c. (due mesi dall’iscrizione delle
delibere di fusione delle società che partecipano al progetto di fusione nel
Registro delle Imprese ), le società potranno stipulare l’atto pubblico di fusione
di cui all’articolo 2504 c.c. e, quindi, provvedere, ad opera del notaio o degli
amministratori delle SOA interessate ed entro il termine di trenta giorni dalla
stipula dell’atto pubblico, al deposito dello stesso presso il Registro delle
Imprese dei luoghi ove è posta la società incorporante. Anche l’atto pubblico di
fusione deve essere trasmesso all’Autorità. A seguito della fusione per incorpo-
razione, la SOA risultante dalla fusione non deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione .
(8)
Rispetto all’assicurazione di cui le SOA devono munirsi ai fini dell’eserci-
zio dell’attività di attestazione - considerati l’articolo 68, comma 2, lettera g),
del regolamento del 2010 (corrisponde all’abrogato art. 10, comma 2, lettera g),
(8) L’ANAC ha preso in considerazione anche l’ipotesi di cessione d’azienda fra SOA (si veda la
Determinazione n. 12/2003 del 21 maggio 2003), in cui vengono precisati diversi aspetti, fra
i quali giova richiamare i seguenti. La cessione del ramo d’azienda di una SOA ad altra SOA
non è ipotesi sostanzialmente dissimile da quella della cessione di azienda, stante la esclusi-
vità dell’attività svolta, quella di attestazione, e quindi la sua unicità di contenuto. Inoltre,
l’ipotesi di cessione ad una SOA dell’intera azienda di proprietà di altra SOA esercente atti-
vità di attestazione (art. 2555 e ss. del c.c.) è equiparabile alla fusione per incorporazione vista
la sostanziale equiparazione degli effetti, derivanti da entrambe le operazioni, che comportano
la “successione a titolo universale” tra il soggetto cedente ed il soggetto cessionario. In tal
caso, la cessione deve essere preceduta, o al più tardi accompagnata, dalla comunicazione, da
effettuarsi ai sensi dell’art. 66 del DPR n. 207/2010, della SOA alienante all’Autorità di ces-
sazione della propria attività di attestazione, per la conseguente revoca. A sua volta, la SOA
acquirente deve comunicare all’Autorità l’operazione di acquisto dell’intero complesso azien-
dale della SOA alienate; una volta acquisito il nulla osta di questa Autorità, le SOA coinvolte
nel conferimento devono trasmettere le rispettive delibere assembleari dalle quali evincere la
volontà dei soci di procedere al trasferimento e acquisto d’azienda. In particolare, i contratti
stipulati dalla SOA alienante e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti atte-
stazioni, si trasferiscono automaticamente alla SOA acquirente, giusto quanto prevede l’art. 2558
codice civile. La SOA acquirente, inoltre, subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio
dell’azienda che non hanno carattere personale (art. 2558 c.c., commi 1 e 3). Il terzo contra-
ente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dall’iscrizione del trasferimento, se
sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del conferente (art. 2558 c.c.,
comma 2). Va infine ricordato quanto già precisato per l’ipotesi di fusione per incorporazione
e, cioè, che le attestazioni rilasciate dalla società cedente l’azienda (ovvero incorporata) con-
tinuano a mantenere la stessa efficacia e durata. Tuttavia, la SOA cessionaria (ovvero incor-
porante) deve procedere a ritirare le attestazioni rilasciate dalla SOA cedente (incorporata)
sostituendole con altre proprie attestazioni che devono riportare obbligatoriamente la dici-
tura “sostituisce l’attestazione n..../...”. Ciò a prescindere dalla eventuale richiesta delle
imprese attestate di apportare alle attestazioni le cosiddette “variazioni minime”.
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