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DOTTRINA
validità delle attestazioni ed invitandole ad indicare, nel termine di novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione, un’altra SOA cui trasferire la documentazione;
➣ l’impresa inviava la comunicazione della sua scelta all’Autorità, alla SOA
revocata ed alla nuova SOA;
➣ la SOA revocata trasferiva poi la documentazione alla SOA prescelta
dall’impresa entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della suddetta
comunicazione.
Con l’entrata in vigore del DPR n. 207/2010 (in vigore, come già detto,
dall’8 giugno 2011), la disciplina di riferimento appare meglio procedimentaliz-
zata nell’art. 73, comma 8, in cui si dispone che:
➣ la SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’auto-
rizzazione, il fallimento e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a
quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi;
➣ nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indi-
care un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza
dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese devono indi-
care, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, la SOA cui trasferire la
documentazione;
➣ se l’impresa non provvede, l’Autorità nei successivi quarantacinque
giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone
comunicazione alla SOA designata;
➣ le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata
dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di
indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione,
sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’auto-
rizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di
risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.
Nel caso di inerzia dell’impresa nell’indicazione dell’altra SOA, la norma
in commento prevede soltanto che il trasferimento sia disposto dall’Autorità.
A tale riguardo, l’unico criterio prospettabile è - secondo l’ANAC nella Det.
n. 17/2003 - quello del sorteggio in pubblica seduta: a seconda del numero
delle imprese “inerti” l’Autorità stabilisce una percentuale di attestazioni da tra-
sferire ad ogni SOA man mano sorteggiata, sino all’esaurimento delle attesta-
zioni la cui documentazione è da trasferire. L’Autorità provvederà a classificare
e custodire le indicazioni pervenute dalle imprese, in modo da garantire, sia a
fronte di eventuali richieste delle stazioni appaltanti, sia a fronte di controlli
della stessa Autorità ex art. 71 del DPR n. 207/2010, la certezza del soggetto
presso cui è custodita la documentazione relativa all’attestazione.
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