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DOTTRINA



                  A seguito della stipula di un contratto, infatti, l’impresa risulta vincolata ad
             un rapporto di natura negoziale da cui non può sottrarsi unilateralmente, con
             la conseguente impossibilità di “cambiare” SOA.
                  Pertanto, che nel caso in cui l’impresa, dopo avere designato una prima
             volta una SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del DPR 207/2010, quale desti-
             nataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da
             parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, rappresenti la volontà
             di annullare la precedente designazione, chiedendo alla SOA designata di volere
             ritrasferire  la  predetta  documentazione  ad  altro  Organismo,  dandone  conte-
             stuale notizia al predetto Organismo e alla Autorità, la SOA precedentemente
             designata non può opporsi ma dovrà provvedere al trasferimento.
                  3) Quanto,  infine,  alla  sorte  dei  contratti  di  attestazione  in  corso  al
             momento  della  revoca  dell’autorizzazione,  l’art.  73,  comma  8  del  DPR
             207/2010 prevede che in caso di revoca dell’autorizzazione, le documentazioni
             relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono tra-
             sferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti, con gli stessi ter-
             mini indicati per le imprese già qualificate (invece, l’abrogato art. 10 al comma
             10 del DPR n. 34/2000 non stabiliva termini).


             7.  Attestazioni. Divieti e interdizioni in via amministrativa agli operatori
               economici
                  Come s’è detto, la disciplina peculiare in materia di qualificazione è attual-
             mente quella contenuta nel DPR n. 207/2010 (artt. 61 e ss.), il quale all’art. 76
             regola appunto il procedimento istruttorio e di emanazione del provvedimento
             di attestazione da parte della SOA .
                                              (11)
                  Il DPR n. 207/2010 all’art. 8, stabilisce che nel casellario, fra i dati indicati,
             debbano essere inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata:
                  ➣ lett.  r)  provvedimenti  di  esclusione  dalle  gare,  ai  sensi  delle  vigenti
             disposizioni in materia, adottati dalle stazioni appaltanti;
                  ➣ lett. s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
             rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subap-
             palti (simmetricamente con l’art. 80 del Codice, è previsto espressamente anche in
             tale sede che il periodo interdittivo decorre dalla data di iscrizione nel casellario);

             (11)  Inoltre, l’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 3,
                  comma 6-octies, del DL 14 marzo 2005, n. 35, precisa che “…i documenti attestanti atti, fatti,
                  qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti d’ufficio
                  quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzio-
                  nalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.

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