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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
Il divieto di cui qui si tratta, vige anche per l’eventuale affidamento di
subappalti ad un’impresa ancora senza attestazione di qualificazione; ciò è vero
in forza del seguente disposto di legge. L’art. 105, comma 4, lett. d) stabilisce,
infatti, che l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto anche alla
seguente condizione: che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione atte-
stante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre-
scritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80.
Con riguardo ancora allo specifico tema della falsità, diverso discorso
sembra valere per i contratti in corso d’esecuzione: per essi, una razionale e
attenta lettura del comma 2 dell’art. 108 del Codice (che in parte qua ricalca
quanto era affermato dal comma 1-bis dell’art. 135 del D.Lgs. n. 163/06), non
vige l’automatica risoluzione del contratto per effetto del falso meramente
obiettivo: essa vale solo per il falso dichiarato imputabile dall’Autorità.
8. Verifiche triennali e quinquennali della SOA. Aspetti di diritto inter-
temporale
Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, nella sentenza 18 luglio 2012, n. 27
si è espressa in merito alla validità quinquennale dell’attestazione SOA e alla
verifica triennale, in primis, ritenendo che se la verifica triennale non venisse
richiesta l’attestazione perderebbe efficacia e, in coerenza, che la proroga a cin-
que anni dell’efficacia delle attestazioni SOA rilasciate prima dell’entrata in
vigore della legge n. 166 del 2002 dovesse esser subordinata alla richiesta della
verifica triennale ed al suo positivo esito.
Infatti, secondo l’Adunanza plenaria, depongono in tal senso le seguenti
considerazioni (i riferimenti normativi sono quelli della previgente legislazione):
il presupposto del sistema della qualificazione è la corrispondenza tra qualità e
qualificazione, intendendosi con ciò la verificata esistenza in capo all’appaltatore
di determinati requisiti atti a garantire un ragionevole affidamento sulla migliore
realizzazione dell’opera; il legislatore, che dapprima aveva ritenuto che la durata
per tre anni dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione, con la sottoposizio-
ne a rinnovo alla scadenza, fosse il periodo necessario e sufficiente a garantire
il permanere di quella corrispondenza, ha poi valutato, con gli articoli 7 della
legge n. 166 del 2002 e 1 del DPR n. 93 del 2004, che la durata dell’efficacia
dell’attestazione potesse essere maggiore, portandola a cinque anni; contestual-
mente ha però disposto che l’attestazione sia oggetto di “revisione” (art. 15-bis,
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