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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Il divieto di cui qui si tratta, vige anche per l’eventuale affidamento di
               subappalti ad un’impresa ancora senza attestazione di qualificazione; ciò è vero
               in forza del seguente disposto di legge. L’art. 105, comma 4, lett. d) stabilisce,
               infatti, che l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto anche alla
               seguente condizione: che al momento del deposito del contratto di subappalto
               presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione atte-
               stante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione pre-
               scritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
               subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80.
                     Con  riguardo  ancora  allo  specifico  tema  della  falsità,  diverso  discorso
               sembra valere per i contratti in corso d’esecuzione: per essi, una razionale e
               attenta lettura del comma 2 dell’art. 108 del Codice (che in parte qua ricalca
               quanto era affermato dal comma 1-bis dell’art. 135 del D.Lgs. n. 163/06), non
               vige  l’automatica  risoluzione  del  contratto  per  effetto  del  falso  meramente
               obiettivo: essa vale solo per il falso dichiarato imputabile dall’Autorità.


               8.  Verifiche triennali e quinquennali della SOA. Aspetti di diritto inter-
                  temporale
                     Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, nella sentenza 18 luglio 2012, n. 27
               si è espressa in merito alla validità quinquennale dell’attestazione SOA e alla
               verifica triennale, in primis, ritenendo che se la verifica triennale non venisse
               richiesta l’attestazione perderebbe efficacia e, in coerenza, che la proroga a cin-
               que  anni  dell’efficacia  delle  attestazioni  SOA  rilasciate  prima  dell’entrata  in
               vigore della legge n. 166 del 2002 dovesse esser subordinata alla richiesta della
               verifica triennale ed al suo positivo esito.
                     Infatti, secondo l’Adunanza plenaria, depongono in tal senso le seguenti
               considerazioni (i riferimenti normativi sono quelli della previgente legislazione):
               il presupposto del sistema della qualificazione è la corrispondenza tra qualità e
               qualificazione, intendendosi con ciò la verificata esistenza in capo all’appaltatore
               di determinati requisiti atti a garantire un ragionevole affidamento sulla migliore
               realizzazione dell’opera; il legislatore, che dapprima aveva ritenuto che la durata
               per tre anni dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione, con la sottoposizio-
               ne a rinnovo alla scadenza, fosse il periodo necessario e sufficiente a garantire
               il permanere di quella corrispondenza, ha poi valutato, con gli articoli 7 della
               legge n. 166 del 2002 e 1 del DPR n. 93 del 2004, che la durata dell’efficacia
               dell’attestazione potesse essere maggiore, portandola a cinque anni; contestual-
               mente ha però disposto che l’attestazione sia oggetto di “revisione” (art. 15-bis,


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