Page 86 - Rassegna 2021-3
P. 86
DOTTRINA
Questa previsione (art. 74, comma 6), se presa alla lettera e se combinata
con quelle contenute nell’art. 77, in cui è sancito che “i requisiti di ordine gene-
rale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78” (comma 4)
e nell’art. 76, “L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica trien-
nale del mantenimento dei requisiti di ordine generale” (comma 5), potrebbe,
ogni volta che un’impresa venga esclusa da una gara per mancanza di un requi-
sito generale ex art. 80 del Codice (quindi anche, ad esempio, per un DURC
irregolare perché tra il versato e il dovuto lo scarto è superiore a cento euro),
all’iniquo effetto di veder applicata la sanzione pecuniaria e addirittura il venir
meno dell’idoneità dell’impresa stessa al mantenimento dell’attestazione.
L’art. 79 opera alcune novità in materia di requisiti speciali richiesti per
l’ottenimento dell’attestazione; a quanto era già richiesto dall’art. 18 del regola-
mento Bargone si aggiungono le seguenti precisazioni:
1) l’adeguata attrezzatura tecnica, come era già noto, consiste nella dota-
zione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguar-
dante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecu-
zione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali
sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Relativamente a tale dotazio-
ne che contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, let-
tera b), dell’art. 79 effettivamente realizzata, essa va rapportata alla media annua
dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento,
della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento (e non
più il cinquanta per cento) dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finan-
ziaria o leasing (comma 8 dell’art. 79);
2) il comma 9 dell’art. 79 precisa, inoltre, che, fra i documenti che com-
provano l’ammortamento, è compreso anche il libro dei cespiti (da parte delle
ditte individuali e delle società di persone, la comprova avviene con la dichiara-
zione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro
dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura
tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane,
dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di depo-
sito nonché con il libro dei cespiti);
3) sulla falsità dei dati e documenti, il comma 18 dell’art. 79 indica per le
SOA la procedura da seguire, che è la seguente:
a) fase di richiesta di attestazione presentata dall’impresa alla SOA.
Importante è notare che le SOA anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti
84

