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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
Altre sono state diversamente modificate: la OG11 tratta ora il sistema di
impianti fra essi coordinati e da realizzarsi in modo congiunto, non eseguibili sepa-
ratamente; in particolare, l’operatore economico ha obbligo di possedere le relative
Os3, Os28, Os30 nella percentuale minima indicata dal comma 16 dell’art. 79: qua-
ranta per cento per la Os3, settanta per cento per la Os28, settanta per cento per
la Os 30. Per la OG10 sono espressamente indicati gli impianti di illuminazione
pubblica. La Os7 raccoglie alcune declaratorie che erano nella Os8, alla quale
rimangono i lavori di impermeabilizzazione. La Os20 sottrae alla Os21 le indagini
geognostiche; sicché la Os21 comprende unicamente le opere strutturali speciali.
Una norma transitoria detta disposizioni incisive e importanti per le atte-
stazioni rilasciate: è stabilito dal comma 12 dell’art. 357 del DPR n. 207/2010
che le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto n. 34 del 2000 hanno vali-
dità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi con-
tenuti, dal 366.mo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, si
intendono sostituiti dai nuovi valori riportati all’art. 61, commi 4 e 5. Sono
escluse le attestazioni relative alle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18,
OS 21, di cui all’allegato A del DPR n. 34/2000, e OS 2, individuata ai sensi del
suddetto decreto e rilasciata ai sensi del DM 3 agosto 2000, n. 294, come modi-
ficato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420: esse cessano di avere validità a decorrere
dal 366.mo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Il comma 17 dell’art. 357, prevede che le attestazioni di qualificazione rila-
sciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7,
OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS
35, di cui all’allegato A del nuovo regolamento - DPR n. 207/2010, possono
essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal 366.mo
giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
Va detto che le Categorie superspecializzate, delle quali si è già detto, pre-
sentano una tipizzazione maggiore, nel senso che è l’art. 107 a stabilire quali lavo-
razioni rientrino in tali categorie riguardanti le opere relative a strutture, impianti
speciali ad elevato contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica.
Ma sul punto occorre formulare ulteriori precisazioni e aggiornamenti.
L’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, prevedeva (fino al 31 ottobre 2021)
il limite del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto, come
soglia massima subappaltabile (dapprima, la percentuale era stata fissata al qua-
ranta per cento dal Decreto cosiddetto “sblocca-cantieri”; nel D.Lgs. 163/2006
il trenta per cento era riferito alla sola categoria prevalente; nel D.Lgs. 50/2016,
il limite di subappaltabilità (aggiornato al DL n. 77/2021) non è più riferibile
alla sola categoria prevalente, bensì all’importo complessivo del contratto.
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