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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021
scadenza del triennio di validità dell’attestazione, essa non può partecipare alle
gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effet-
tuazione positiva della verifica .
(14)
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto corretta la seconda interpretazione, preci-
sando, però, che la legittimazione alla partecipazione alla gara è cosa diversa dalla
legittimazione all’aggiudicazione; “a quest’ultimo fine, infatti, rimane indispensa-
bile il possesso effettivo della qualificazione, e pertanto fra i titoli da presentare,
ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006, perché l’aggiudicazione
sia efficace rientra anche l’attestazione dell’esito positivo della verifica.
Ciò non risulta incoerente con il principio consolidato in giurisprudenza
della sussistenza dei requisiti lungo la procedura di gara e fino alla sua conclu-
sione poiché la loro verifica positiva, in quanto richiesta entro la scadenza del
triennio, decorre appunto da tale scadenza”.
Quanto all’impresa che abbia chiesto la verifica fuori termine, non vi è
alcuna preclusione a chiederla successivamente, non essendo previste nella nor-
mativa sanzioni né decadenze per tale comportamento. Tuttavia, come corret-
tamente previsto nella Determinazione n. 6 del 2004 dell’allora Autorità di vigi-
lanza nonché nella sentenza sez. Quinta, n. 6506 del 2010 cit., l’impresa non
può partecipare alle gare nel periodo intercorrente tra tale scadenza e la data
della verifica con esito positivo.
Queste conclusioni sono apparse ai giudici di Palazzo Spada avvalorate
dalla normativa contenuta nel DPR n. 207/2012, sostanzialmente ricognitiva
della evoluzione della disciplina precedente, pur con qualche modificazione
espressa negli artt. 76 e 77.
Sancito l’obbligo per l’impresa di sottoporsi alla verifica triennale in data
non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del triennio stipulando
apposito contratto con la SOA che deve eseguire la verifica nei quarantacinque
giorni successivi (con termini perciò diversi dai precedenti previsti), è stato pre-
visto che nel caso della richiesta tardiva, “qualora l’impresa si sottoponga a veri-
fica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può
partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio
sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (art. 77, comma 1).
Ciò, fra l’altro, ha fatto dedurre all’Adunanza plenaria in esame che l’im-
presa possa partecipare alle gare nel diverso caso della richiesta in termini
secondo la disciplina esposta più sopra, e, di conseguenza, che l’ulteriore previ-
sione, quasi identica alla precedente, per cui l’efficacia della verifica positiva
(14) Sez. Quinta, n. 6056 del 2010 cit; ANAC, Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004.
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