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DOTTRINA



                  4) l’intervenuta decadenza, comporta la mancanza del requisito soggettivo
             di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) per le future gare e per il periodo temporale
             massimo di due anni: lo dispone l’art. 84, comma 4-bis del Codice; invece, in pre-
             cedenza, era prevista l’interdizione direttamente pari ad 1 anno, nei modi e nei
             limiti evidenziati dapprima nella Determinazione n. 3/2010 dell’Autorità per la
             vigilanza sui contratti pubblici e dopo il Decreto sviluppo 2011 negli artt. 38 e 40
             del previgente Codice del 2006. Alla luce di tutto ciò, con riguardo alla possibilità
             di partecipazione di un’impresa alle relative gare, è proprio il dato incontestabile
             espresso sia dalla legge sia dalla singola lex specialis che attribuisce rilievo, ai fini
             dell’esclusione, al mancato possesso dei requisiti a causa o della eventuale revoca
             o  dell’eventuale  istruttoria  ancora  non  conclusa ex art. 76 del regolamento, o
             anche  nelle  ipotesi  in  cui  l’attestazione  è  stata  dichiarata  decaduta  per  falsità
             dichiarate o presentate al fine dell’ottenimento dell’attestazione. Laddove tale fal-
             sità sia riscontrata (sussistenza della cosiddetta “rilevanza obiettiva del falso”), l’at-
             testazione è dichiarata decaduta e a tale effetto consegue - se al termine del rela-
             tivo procedimento l’Autorità per la vigilanza (l’ANAC) abbia accertato l’imputa-
             bilità del falso all’impresa medesima - il divieto di conseguire la nuova attestazione
             per il periodo di un anno; se non sussiste “l’imputabilità del falso”, l’impresa può
             richiedere da subito il rilascio della nuova attestazione. Nelle more di tale proce-
             dimento istruttorio, però, l’impresa per le nuove gare non ha di fatto e giuridica-
             mente alcuna attestazione di qualificazione: da ciò l’impossibilità, di partecipare,
             medio tempore, alle singole gare nel frattempo bandite. In tal senso e in generale
             per qualsiasi procedimento istruttorio in subjecta materia, il fatto che per un’impre-
             sa  sia  in  corso  il  procedimento  per  l’ottenimento  della  nuova  qualificazione,
             significa che per essa sia mancante di fatto e di diritto tale requisito speciale; tale
             mancanza non è assimilabile ad una semplice irregolarità formale e/o errore
             materiale nella presentazione del documento; dunque, tale situazione attualmen-
             te e fino all’emissione dell’attestato della SOA legittima sicuramente l’eventuale
             esclusione dalle gare, né potrebbe essere, d’altra parte, oggetto di chiarimenti e
             di integrazioni , neppure ove l’attestazione sopravvenga nelle more della gara.
                          (12)
             (12)  Per completezza va detto che in applicazione al principio d’integrazione dei documenti la
                  giurisprudenza ha da tempo affermato che con la previsione della possibilità dell’amministra-
                  zione di richiedere integrazioni della carente documentazione presentata, il legislatore non ha
                  inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso
                  codificare un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti e nel rispetto
                  della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa
                  sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica,
                  coerentemente con la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 6 della legge
                  7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme) generale sul procedimento amministrativo (per tutte:
                  Cons. Stato, sez. Quinta, n. 2725 del 4 maggio 2004, nonché, Cons. Stato, sez. Quinta, n. 1521
                  del 24 marzo 2006, e TAR Lazio, sez. Terza, n. 2586 del 26 marzo 2007).

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