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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



                     Da quanto sopra sembra evincersi che oggetto del contratto di attestazio-
               ne è l’attività istruttoria - volta alla verifica del possesso dei requisiti da parte
               dell’impresa  -  finalizzata  al  rilascio  dell’attestazione.  Esauritasi  l’efficacia  del
               contratto originario, ogni nuovo intervento sull’attestazione richiede la stipula
               di un nuovo contratto.
                     Per ciò che concerne le attività che le SOA continuano a svolgere, per
               espressa previsione normativa, nei confronti dell’impresa qualificata anche dopo
               il rilascio dell’attestazione - si fa riferimento, in particolare, alla conservazione
               della documentazione e al monitoraggio del permanere del possesso dei requisiti
               - esse trovano la propria fonte non nell’atto negoziale ma direttamente nella
               legge, senza che essa - né con il regolamento del 2000, né con quello attualmente
               vigente - ponga vincoli procedurali alla scelta. Invece, alla norma di legge - e non
               al piano ermeneutico né dell’Authority né dei giudici - interessa precisare che si
               tratta di attività di rilievo pubblicistico che le SOA svolgono in forza di espresse
               previsioni normative, nella propria qualità di soggetti che, ancorché privati, svol-
               gono funzioni pubbliche di controllo nell’ambito del sistema di qualificazione,
               utilizzando anche poteri autoritativi in grado di incidere unilateralmente su situa-
               zioni giuridiche dei privati (pronuncia della decadenza dell’attestazione in caso
               di accertamento che la stessa è stata rilasciata in carenza dei requisiti dal DPR n.
               207/2010 ovvero che sia venuto meno il possesso di detti requisiti). Dunque,
               attività che le SOA svolgono non in forza di un vincolo contrattuale ma nel-
               l’esercizio di una funzione pubblica riconosciuta loro direttamente dalla legge.
                     Accogliendo una simile ricostruzione della natura del contratto di attesta-
               zione, si dovrebbe ritenere che il trasferimento della documentazione ai sensi
               dell’art. 73, comma 8, che avviene dopo il rilascio dell’attestazione, si verifica in
               una fase in cui il contratto ha esaurito i suoi effetti e la SOA agisce in qualità di
               soggetto preposto allo svolgimento di funzioni pubbliche.
                     Nel trasferimento della documentazione non sarebbe quindi rinvenibile
               una successione nel vincolo contrattuale, ormai esauritosi, ma il trasferimento
               della funzione di controllo ad altra SOA. Ciò dovrebbe permettere il supera-
               mento dei limiti posti dall’effetto vincolante del contratto con la conseguenza
               di consentire all’impresa di scegliere una SOA diversa da quella designata in un
               primo momento.
                     Tuttavia, tale facoltà di individuare una SOA diversa cui trasferire la docu-
               mentazione è esercitabile fino a quando l’impresa non abbia stipulato con la
               SOA precedentemente scelta un contratto avente ad oggetto un’attività inciden-
               te sull’attestato di qualificazione (a titolo esemplificativo, verifica triennale o
               variazioni minime).


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