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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               non  configurano  ostacoli  all’applicazione  delle  norme  di  diritto  comune  in
               materia di fusione per incorporazione (articolo 2501 e ss., c.c.).
                    Alla possibilità per una SOA autorizzata di acquisire una partecipazione
               azionaria in un’altra società (non SOA), osta la peculiare natura di società per
               azioni “di diritto speciale” delle SOA (determinazione n. 23/2000).
                    Tale partecipazione, infatti, aggiungerebbe all’attività di attestazione un’ul-
               teriore attività di natura finanziaria, laddove l’articolo 64 del DPR 207/2010
               (così come l’art. 7 del DPR n. 34/2000) prevede che lo statuto delle SOA abbia
               “come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione” e delle atti-
               vità di controllo ad essa strumentali.
                    Deve, invece, ammettersi l’acquisizione di partecipazioni azionarie, da parte
               di una SOA autorizzata in un’altra SOA quando ciò sia espressamente e univo-
               camente inteso all’obiettivo finale della fusione per incorporazione dal momento
               che in questa ipotesi non si tratta di “attività finanziaria” che, in quanto tale, esula
               da quella esclusiva di attestazione, ma di una applicazione dell’articolo 2504-quin-
               quies c.c., coerente con la particolare disciplina degli investimenti SOA.
                    Trattandosi di fusione fra società dello stesso tipo (fusione omogenea) si
               verificherà l’estinzione della SOA incorporata e l’aumento del capitale sociale di
               quella incorporante; quest’ultima succederà, ex articolo 2504-bis c.c., nelle posi-
               zioni giuridiche attive e passive dell’incorporata.
                    Deve essere ricordato che secondo le norme del codice civile la fusione si
               articola in un procedimento diviso in tre fasi: il progetto di fusione, la delibera
               di fusione e l’atto di fusione.
                    La delibera di fusione deve essere assunta da ciascuna delle società che vi
               partecipano  (SOA  incorporante  e  SOA  incorporata)  secondo  le  norme  del
               codice civile riguardanti le delibere modificative dell’atto costitutivo e deve sta-
               bilire le modalità dell’operazione. Essa deve essere adottata sulla base di un
               “progetto di fusione” predisposto dagli amministratori e risultante dalle tratta-
               tive intercorse con le società interessate. Tale progetto va sottoposto “preven-
               tivamente” al vaglio dell’Autorità. La necessità di acquisire il preventivo nulla
               osta dell’Autorità sul progetto di fusione lo si desume, secondo l’ANAC (nella
               Det. n. 13/02), oltre che in via analogica dall’articolo 66 del DPR n. 207/2010
               (era l’abrogato art. 8, commi 3 e 5, del DPR 34/2000), anche dalla previsione
               secondo  cui  la  partecipazione  di  una  cosiddetta  “Società  di  investimento  a
               capitale variabile (SICAV)” alla fusione è soggetta al preventivo nulla osta della
               Banca d’Italia, che lo rilascia sentita la Consob (articolo 49, commi 3 e 4, del
               D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). In assenza di nulla osta, la delibera non può
               essere depositata per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.


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