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DOTTRINA



                  Inoltre, segnala al Governo ed al Parlamento, con apposita comunicazio-
             ne, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
             della normativa sui contratti pubblici e formula al Governo proposte in ordine
             alle modifiche alla legislazione di riferimento e di revisione del regolamento.
             Infine, predispone ed invia al Governo ed al Parlamento una relazione annuale
             nella  quale  si  evidenziano  le  disfunzioni  riscontrate  nel  settore  dei  contratti
             pubblici.
                  Oltre alla vigilanza, all’Autorità fanno capo un potere di regolazione, un
             potere ispettivo e un potere sanzionatorio. Il potere di regolazione ha l’obiettivo
             di orientare gli operatori del mercato vigilato mediante la formulazione di rego-
             le di comportamento secondo parametri giuridici, economici e di efficienza.
             Esso  non  incide  sulle  scelte  politiche  o  discrezionali  della  Pubblica
             Amministrazione, ma interviene nel campo della cosiddetta discrezionalità tec-
             nica laddove vi siano lacune normative o dubbi interpretativi. Una funzione
             quindi con la quale si intende coniugare l’interesse pubblico alla corretta esecu-
             zione del contratto con l’esigenza di chiarificazione e di semplificazione delle
             relative procedure, sempre più avvertita dagli operatori del settore.
                  Il potere ispettivo mira, invece, ad accertare nei casi concreti se vi sia stato
             il rispetto delle norme da parte degli operatori e ha come sbocco l’emanazione,
             da parte dell’Autorità, di deliberazioni adottate a seguito di iniziative prese ad
             istanza degli interessati o d’ufficio. L’attività ispettiva assume un ruolo di estre-
             ma rilevanza anche per l’esercizio, da parte dell’Autorità, del potere di vigilanza
             sul sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d’appalto che si
             sostanzia nel controllo sulle Società Organismi di Attestazione (SOA) e sulle
             attestazioni di qualificazione rilasciate da queste ultime.
                  All’Autorità è poi riconosciuto un potere sanzionatorio correlato al pote-
             re ispettivo. Occorre sottolineare che i poteri di regolazione e ispettivo non
             sono accompagnati da effettivi poteri di intervento nei casi di riscontrata inos-
             servanza della disciplina di settore. Ad eccezione dei poteri sul sistema di qua-
             lificazione, infatti, l’Autorità non ha il potere di incidere direttamente né sulle
             procedure concorsuali, né sulla fase esecutiva dei contratti pubblici, poiché le
             deliberazioni adottate nei casi concreti hanno il valore di pareri non vincolanti,
             pareri che si sostanziano, in caso di accertamento di comportamenti difformi
             dalle discipline di settore, nell’invito al riesame dei provvedimenti adottati, ai
             fini  dell’annullamento  o  della  modifica  degli  stessi  in  sede  di  autotutela.
             Pertanto,  in  mancanza  di  poteri  vincolanti/autoritativi,  gli  atti  assunti
             dall’Autorità, per l’autorevolezza e il ruolo dell’organismo emanante, possono
             avere solo un effetto indirizzo.


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