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DOTTRINA
Inoltre, segnala al Governo ed al Parlamento, con apposita comunicazio-
ne, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa sui contratti pubblici e formula al Governo proposte in ordine
alle modifiche alla legislazione di riferimento e di revisione del regolamento.
Infine, predispone ed invia al Governo ed al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti
pubblici.
Oltre alla vigilanza, all’Autorità fanno capo un potere di regolazione, un
potere ispettivo e un potere sanzionatorio. Il potere di regolazione ha l’obiettivo
di orientare gli operatori del mercato vigilato mediante la formulazione di rego-
le di comportamento secondo parametri giuridici, economici e di efficienza.
Esso non incide sulle scelte politiche o discrezionali della Pubblica
Amministrazione, ma interviene nel campo della cosiddetta discrezionalità tec-
nica laddove vi siano lacune normative o dubbi interpretativi. Una funzione
quindi con la quale si intende coniugare l’interesse pubblico alla corretta esecu-
zione del contratto con l’esigenza di chiarificazione e di semplificazione delle
relative procedure, sempre più avvertita dagli operatori del settore.
Il potere ispettivo mira, invece, ad accertare nei casi concreti se vi sia stato
il rispetto delle norme da parte degli operatori e ha come sbocco l’emanazione,
da parte dell’Autorità, di deliberazioni adottate a seguito di iniziative prese ad
istanza degli interessati o d’ufficio. L’attività ispettiva assume un ruolo di estre-
ma rilevanza anche per l’esercizio, da parte dell’Autorità, del potere di vigilanza
sul sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d’appalto che si
sostanzia nel controllo sulle Società Organismi di Attestazione (SOA) e sulle
attestazioni di qualificazione rilasciate da queste ultime.
All’Autorità è poi riconosciuto un potere sanzionatorio correlato al pote-
re ispettivo. Occorre sottolineare che i poteri di regolazione e ispettivo non
sono accompagnati da effettivi poteri di intervento nei casi di riscontrata inos-
servanza della disciplina di settore. Ad eccezione dei poteri sul sistema di qua-
lificazione, infatti, l’Autorità non ha il potere di incidere direttamente né sulle
procedure concorsuali, né sulla fase esecutiva dei contratti pubblici, poiché le
deliberazioni adottate nei casi concreti hanno il valore di pareri non vincolanti,
pareri che si sostanziano, in caso di accertamento di comportamenti difformi
dalle discipline di settore, nell’invito al riesame dei provvedimenti adottati, ai
fini dell’annullamento o della modifica degli stessi in sede di autotutela.
Pertanto, in mancanza di poteri vincolanti/autoritativi, gli atti assunti
dall’Autorità, per l’autorevolezza e il ruolo dell’organismo emanante, possono
avere solo un effetto indirizzo.
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