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SOA E APPALTI PUBBLICI ANCHE ALLA LUCE DEL DL N. 77/2021



               Autorità sulle SOA mette capo alla distinta e diversa natura attribuita dal legi-
               slatore al relativo rapporto - di tipo pubblicistico - rispetto a quella del rapporto
               tra SOA e imprese, fondato su un contratto di diritto privato” .
                                                                            (4)
                    La giurisprudenza, solo dal 2004, ha definito pubblico l’agire delle SOA,
               precisando che: “Le SOA, pur essendo organismi privati, svolgono una funzione
               pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto
               pubblico, sicché si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica.
               Ne consegue l’interesse pubblico all’attività di certificazione la quale, infatti, è
               circondata di garanzie e controlli pubblici.
                    In questo sistema le attestazioni sono destinate ad avere una particolare
               efficacia probatoria, come confermato dall’art. 1 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34
               che recita: “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente rego-
               lamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del-
               l’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di
               lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la
               dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi
               da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai Titoli III e IV”.
                    Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso demandare lo svol-
               gimento di un’attività in passato affidata a soggetti pubblici - la certificazione, a
               soggetti privati, ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto
               che esercita l’attività di certificazione, non incide sulla natura giuridica dell’attività
               stessa, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione,
               volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell’atto. Ne consegue che le
               attestazioni rilasciate dalle SOA hanno natura pubblica e sono atti vincolati” .
                                                                                        (5)
                    Il previgente D.Lgs. n. 163/2006, con le modifiche operate dal D.Lgs. n.
               113/2007 nell’art. 40, aveva già stabilito inequivocabilmente la natura pubblici-
               stica delle funzioni svolte dalle SOA, sotto il controllo dell’ANAC (che, fino al
               giugno 2014 con l’entrata in vigore del DL n. 90/2014, era denominata AVCP).
                    Attualmente, l’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 ripropone la stessa definizione.
               Completa questo sommario quadro la sentenza 12 dicembre 2014 della Corte di
               Giustizia U.E., chiamata a pronunciarsi in merito ai minimi tariffari obbligatori
               - ex art. 2 del DL n. 223/2006 convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 - in
               relazione alla tutela della concorrenza e alla libertà di stabilimento (causa C-
               327/12, Ministero dello sviluppo economico e Autorità per la vigilanza sui con-
               tratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro SOA Nazionale Costruttori);


               (4)  TAR Lazio, sez. Terza, 30 giugno 2003, n. 5714.
               (5)  TAR Lazio, sez. Terza Roma - Sentenza 1° settembre 2004, n. 8214.


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