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DOTTRINA



             in particolare, già il Consiglio di Stato con la Pronuncia n. 3905 del 2012, aveva
             ritenuto che il riferimento, contenuto all’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto
             legge n. 223/2006, alle attività libero professionali e intellettuali, non potesse
             estendersi alle attività espletate dalle SOA che integrano una funzione pubblica
             di certificazione, svolta sotto la sorveglianza e l’autorizzazione dell’AVCP.
                  Secondo la ricostruzione dall’avvocato generale nella Causa C-327/12,
             le SOA operano nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese esecu-
             trici di lavori pubblici; tali organismi di diritto privato, appositamente autoriz-
             zati dall’ANAC, svolgono l’attestazione di qualificazione necessaria alle imprese
             per lo svolgimento dei lavori medesimi, obbligatoria per gli appalti di lavori
             superiori a 150mila euro, ed hanno un compito puramente formale (“notarile”)
             che consiste nell’acquisizione di tutti i certificati di qualità (intesi come docu-
             menti cartacei) e di controllo della validità dei medesimi, senza entrare nel merito
             della certificazione.
                  Le SOA svolgono la propria attività sotto il penetrante controllo e la dire-
             zione  dell’Autorità:  ed  infatti,  non  solo  hanno  obblighi  di  comunicazione
             all’Autorità dell’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requi-
             siti da parte delle imprese che partecipano agli appalti, ma devono anche segna-
             lare  eventuali  irregolarità  nella  presentazione  della  documentazione  da  parte
             delle  suddette  imprese;  sono  inoltre  responsabili  della  conservazione  della
             documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio dell’attestazione, nonché di
             verificare il permanere del possesso dei requisiti in capo alle imprese.
                  Ai sensi del citato Codice appalti, l’attività sopra descritta deve essere svolta
             nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di
             qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare compor-
             tamenti non imparziali o discriminatori. Sempre ai sensi del Codice, le SOA
             svolgono funzioni di natura pubblicistica” che tradizionalmente venivano svolte
             dalla Pubblica Amministrazione italiana e in caso di false attestazioni dalle stes-
             se rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale, norme - queste
             ultime - che configurano due fattispecie di reati commessi da pubblici ufficiali
             nell’esercizio delle proprie funzioni.
                  Le  SOA  sono  inoltre  sottoposte  ad  un  rigido  regime  sanzionatorio,
             come delineato nel regolamento attuativo (di cui al DPR n. 207/2010), che
             prevede pene pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell’autorizzazione,
             per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse nel rilascio delle atte-
             stazioni nonché in caso di inerzia delle stesse seguito di richiesta di informa-
             zioni  ed  atti  attinenti  all’esercizio  della  funzione  di  vigilanza  da  parte
             dell’Autorità.


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