Page 62 - Rassegna 2021-3
P. 62
DOTTRINA
in particolare, già il Consiglio di Stato con la Pronuncia n. 3905 del 2012, aveva
ritenuto che il riferimento, contenuto all’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto
legge n. 223/2006, alle attività libero professionali e intellettuali, non potesse
estendersi alle attività espletate dalle SOA che integrano una funzione pubblica
di certificazione, svolta sotto la sorveglianza e l’autorizzazione dell’AVCP.
Secondo la ricostruzione dall’avvocato generale nella Causa C-327/12,
le SOA operano nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese esecu-
trici di lavori pubblici; tali organismi di diritto privato, appositamente autoriz-
zati dall’ANAC, svolgono l’attestazione di qualificazione necessaria alle imprese
per lo svolgimento dei lavori medesimi, obbligatoria per gli appalti di lavori
superiori a 150mila euro, ed hanno un compito puramente formale (“notarile”)
che consiste nell’acquisizione di tutti i certificati di qualità (intesi come docu-
menti cartacei) e di controllo della validità dei medesimi, senza entrare nel merito
della certificazione.
Le SOA svolgono la propria attività sotto il penetrante controllo e la dire-
zione dell’Autorità: ed infatti, non solo hanno obblighi di comunicazione
all’Autorità dell’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requi-
siti da parte delle imprese che partecipano agli appalti, ma devono anche segna-
lare eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione da parte
delle suddette imprese; sono inoltre responsabili della conservazione della
documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio dell’attestazione, nonché di
verificare il permanere del possesso dei requisiti in capo alle imprese.
Ai sensi del citato Codice appalti, l’attività sopra descritta deve essere svolta
nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di
qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare compor-
tamenti non imparziali o discriminatori. Sempre ai sensi del Codice, le SOA
svolgono funzioni di natura pubblicistica” che tradizionalmente venivano svolte
dalla Pubblica Amministrazione italiana e in caso di false attestazioni dalle stes-
se rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale, norme - queste
ultime - che configurano due fattispecie di reati commessi da pubblici ufficiali
nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le SOA sono inoltre sottoposte ad un rigido regime sanzionatorio,
come delineato nel regolamento attuativo (di cui al DPR n. 207/2010), che
prevede pene pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell’autorizzazione,
per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse nel rilascio delle atte-
stazioni nonché in caso di inerzia delle stesse seguito di richiesta di informa-
zioni ed atti attinenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte
dell’Autorità.
60