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DOTTRINA
Rimane fermo, che il corrispettivo alla SOA può riguardare anche le
seguenti attività: verifica triennale, variazioni e integrazioni, nuova categoria,
incremento di classifica, diminuzione numero categorie, riduzione classifiche,
abilitazione alla prestazione di progettazione, adesione impresa a consorzio sta-
bile, adesione nuova impresa a consorzio stabile nel quale l’operatore è consor-
ziato, rilascio attestazione ad una S.r.L. unipersonale che abbia acquisito una
ditta individuale, variazioni requisiti di ordine generale, variazioni inserimento
qualità, variazione direttore tecnico, variazioni cessione/conferimento di una
impresa, variazioni nel caso di donazione di un’ impresa individuale ad un dona-
tario che voglia proseguire l’attività del donante, attestazione a seguito di sem-
plice trasformazione societaria, altre e molteplici ipotesi di variazioni.
5. La fusione fra le imprese SOA e il ruolo dell’ANAC
Sul tema, in primo luogo, vanno dedotti i riferimenti normativi essenziali:
1) l’articolo 64, comma 3, del DPR 207/2010 (corrisponde esattamente
all’art. 7, comma 3, del regolamento n. 34/2000) il quale impone che gli statuti
delle SOA devono prevedere come “oggetto esclusivo” “lo svolgimento dell’at-
tività di attestazione... e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’orga-
nizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché
sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria”; e sancisce inoltre al
comma 4 “il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di
qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comporta-
menti non imparziali o discriminatori”;
2) l’articolo 2361 c.c. il quale prevede che l’assunzione di partecipazioni in
altre imprese è vietata qualora “per la misura e per l’oggetto della partecipazio-
ne ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto
costitutivo”.
L’ANAC ha affrontato la questione già nella Determinazione n. 13/2002
del 13 giugno 2002, fornendo chiarimenti alle SOA in materia di fusione tra SOA
ed organismi già accreditati al rilascio di certificazioni del sistema di qualità, e
di partecipazione da parte di una SOA autorizzata in altra società il cui oggetto
sociale non abbia alcuna attinenza con il settore dei lavori pubblici.
Inoltre, nella Determinazione n. 23 del 7 aprile 2000, l’Autorità aveva già
affermato che le SOA sono società per azioni di diritto speciale la cui connota-
zione particolare discende da una serie di requisiti indispensabili ai fini della
relativa autorizzazione e la cui sussistenza deve permanere nel tempo. Questi
requisiti fanno ritenere inammissibili investimenti in azioni in altre SOA mentre
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