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DOTTRINA



                  Rimane  fermo,  che  il  corrispettivo  alla  SOA  può  riguardare  anche  le
             seguenti attività: verifica triennale, variazioni e integrazioni, nuova categoria,
             incremento di classifica, diminuzione numero categorie, riduzione classifiche,
             abilitazione alla prestazione di progettazione, adesione impresa a consorzio sta-
             bile, adesione nuova impresa a consorzio stabile nel quale l’operatore è consor-
             ziato, rilascio attestazione ad una S.r.L. unipersonale che abbia acquisito una
             ditta individuale, variazioni requisiti di ordine generale, variazioni inserimento
             qualità, variazione direttore tecnico, variazioni cessione/conferimento di una
             impresa, variazioni nel caso di donazione di un’ impresa individuale ad un dona-
             tario che voglia proseguire l’attività del donante, attestazione a seguito di sem-
             plice trasformazione societaria, altre e molteplici ipotesi di variazioni.


             5.  La fusione fra le imprese SOA e il ruolo dell’ANAC
                  Sul tema, in primo luogo, vanno dedotti i riferimenti normativi essenziali:
                  1) l’articolo 64, comma 3, del DPR 207/2010 (corrisponde esattamente
             all’art. 7, comma 3, del regolamento n. 34/2000) il quale impone che gli statuti
             delle SOA devono prevedere come “oggetto esclusivo” “lo svolgimento dell’at-
             tività di attestazione... e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’orga-
             nizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché
             sulla  loro  capacità  operativa  ed  economico-finanziaria”;  e  sancisce  inoltre  al
             comma 4 “il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di
             qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comporta-
             menti non imparziali o discriminatori”;
                  2) l’articolo 2361 c.c. il quale prevede che l’assunzione di partecipazioni in
             altre imprese è vietata qualora “per la misura e per l’oggetto della partecipazio-
             ne ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto
             costitutivo”.
                  L’ANAC ha affrontato la questione già nella Determinazione n. 13/2002
             del 13 giugno 2002, fornendo chiarimenti alle SOA in materia di fusione tra SOA
             ed organismi già accreditati al rilascio di certificazioni del sistema di qualità, e
             di partecipazione da parte di una SOA autorizzata in altra società il cui oggetto
             sociale non abbia alcuna attinenza con il settore dei lavori pubblici.
                  Inoltre, nella Determinazione n. 23 del 7 aprile 2000, l’Autorità aveva già
             affermato che le SOA sono società per azioni di diritto speciale la cui connota-
             zione particolare discende da una serie di requisiti indispensabili ai fini della
             relativa autorizzazione e la cui sussistenza deve permanere nel tempo. Questi
             requisiti fanno ritenere inammissibili investimenti in azioni in altre SOA mentre


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