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LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
                                        E SANZIONE AMMINISTRATIVA



                     Insomma con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 116/2020 sparisce il rife-
               rimento ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
               cimiteriali come rifiuti urbani, sostituito da una nuova e diversa definizione, che
               necessita  di  un  adeguato  coordinamento  con  la  formulazione  dell’art.  256-bis,
               comma 6, prima parte. È necessario, dunque, che il legislatore intervenga per spe-
               cificare  le  condotte  sanzionate  dall’art.  255,  così  come  richiamato  dal  citato
               comma 6, pena l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative alle fattispecie ivi
               previste. La seconda parte dell’art. 256-bis, comma 6, invece, prevede il caso in cui
               non siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs.
               152/2006 (tra le quali rientra la combustione dei residui vegetali e forestali nel
               periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi). La norma recita “Fermo
               restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del pre-
               sente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale
               naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”. Vengono previsti due casi:
                     1)le sanzioni previste dall’art. 256-bis non si applicano all’abbruciamento
               di materiale agricolo o forestale, comprensivo di quello derivato da verde pub-
               blico o privato, e saranno allora applicate le relative sanzioni penali o ammini-
               strative a seconda che l’abbruciamento riguardi (rispettivamente) rifiuti vegetali
               derivanti da attività agricole o da aree verdi;
                     2)rimane ferma la disciplina prevista dell’art. 182, comma 6-bis, con la
               conseguenza che, facendo leva su quanto sopra detto circa la riespansione della
               disciplina sui rifiuti, la sanzione sarà quella prevista dall’art. 256, comma 1, lett. a)
               del D.Lgs. 152/2006 per gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.
                     In altri termini, qualora l’abbruciamento dei residui vegetali avvenga in
               violazione del primo e secondo periodo dell’art. 182, comma 6-bis, si applica la
               sanzione ordinariamente prevista per la gestione illecita di rifiuti ex art. 256,
               comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.


               4.  L’interpretazione giurisprudenziale
                     Quanto evidenziato è stato avallato dalla Corte di Cassazione che, supe-
               rando anteriori pronunce , con sentenza n. 30625 del 6 luglio 2018 (ud. 8 feb-
                                        (5)
               braio 2018) ha stabilito quanto segue: “è la stessa norma dell’art. 182, comma
               6-bis, D.Lgs. 152/2006 a prevedere espressamente il divieto di combustione nei
               periodi di massimo rischio per gli incendi; periodo dichiarato dalle Regioni, nel
               caso la regione Campania ha determinato il periodo del divieto dal 22 luglio al
               30 settembre 2013, con il Decreto Presidenziale n. 157 del 18 luglio 2013”.

               (5)   Cass., Sez. Terza Pen., 19 novembre 2014 (ud. 8 ottobre 2014), n. 47663.

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