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LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
E SANZIONE AMMINISTRATIVA
che già si ricava dal combinato disposto delle due norme: quando gli sfalci e
potature non vengono effettuate secondo le normali pratiche colturali (tra cui
l’abbruciamento alle condizioni dell’art. 182, comma 6-bis), allora non possono
essere esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del Codice dell’am-
biente. Il punto essenziale, che spesso sfugge, è proprio questo: l’abbruciamen-
to dei residui vegetali è una delle normali pratiche agricole, le cui modalità sono
esplicitate dall’art. 182, comma 6-bis. Se queste modalità non vengono rispettate
allora l’abbruciamento dei residui vegetali non rientra nelle normali pratiche
agricole. Non rientrando nelle normali pratiche agricole, i residui vegetali
oggetto di abbruciamento sono rifiuti, in quanto l’art. 185, comma 1, lett. f)
subordina l’esclusione dal novero dei rifiuti a condizione che vengano “effet-
tuati nell’ambito delle buone pratiche colturali”. In tali casi, i residui vegetali
sono e restano rifiuti a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Ciò significa, passan-
do ai limiti previsti dal secondo e terzo periodo dell’art. 182, comma 6-bis, che
quando l’abbruciamento è vietato del tutto o sospeso, allora non sarà possibile
effettuare la normale pratica agricola che si attua con la combustione dei residui
vegetali. Saranno ipoteticamente possibili altre pratiche agricole, ma non questa,
in quanto è la legge stessa a vietarlo per un determinato periodo di tempo indi-
viduato dalle autorità competenti. Di conseguenza, qualora il privato proceda
comunque alla combustione di residui vegetali nei periodi vietati, non essendo
in atto alcuna normale pratica agricola, incorrerà nelle sanzioni che lo stesso
Codice dell’ambiente prevede per l’illecito smaltimento di rifiuti.
Quanto detto consente di superare anche le obiezioni che la dottrina ha
mosso contro l’orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione, teso a
riconoscere la combustione dei residui vegetali effettuato nei periodi vietati
come smaltimento di rifiuti (illecito se privo di autorizzazione).
Una di queste sottolinea la contraddittorietà di una disciplina che, secondo
l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione, classifica i residui vegetali com-
busti come rifiuti a seconda del periodo in cui vengono bruciati .
(12)
(12) A. L. VERGINE, “La s.c. ripropone una lettura “creativa” dello smaltimento non autorizzato di rifiuti vegetali
(nota a Cass. pen. n. 30625/2018), Ambiente e sviluppo, 2018, 8-9, 531: “Il secondo, si potrebbe basare sulla
convinzione che la normale pratica agricola consistente nel raggruppamento e nella combustione dei materiali di cui
alla lett. f) dell’art. 185, rispettosa delle condizioni di cui al primo periodo del comma 6-bis, si “trasformi” in attività
di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, sanzionata ai sensi dell’art. 256, comma 1, nel momento in cui la
stessa sia attuata in periodo di divieto per grave rischio incendi, condizione quest’ultima che farebbe venire meno
l’operatività della “deroga” di cui alla lett. f) dell’art. 185, comma 1. In altri termini, la combustione di quei mate-
riali in periodo vietato renderebbe gli stessi o, meglio: riporterebbe gli stessi nella categoria dei rifiuti (vegetali) che,
come tali, sarebbero sottoposti alla disciplina, anche sanzionatoria, della parte Quarta, per cui, nel caso, non di nor-
male pratica agraria si tratterebbe, ma di attività di smaltimento mediante incenerimento al suolo di rifiuti vegetali
in assenza di autorizzazione. Il che equivarrebbe a sostenere che il giorno prima dell’inizio del periodo di divieto,
quei materiali non sono rifiuti, il giorno dopo lo diventano, per tornare a non esserlo scaduto il termine del divieto”.
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