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AGRO ECO AMBIENTE
Anche in questi casi, dunque, vi è un limite assoluto all’abbruciamento dei
residui vegetali e forestali, comprensivi di sfalci e potature: la norma lascia libe-
re le amministrazioni competenti di decidere se sospendere, differire o vietare
la combustione di tali materiali nei casi da essa previsti.
Ciò significa che, in presenza di un provvedimento che preveda la sospen-
sione, il differimento o il divieto di combustione dei residui agricoli vegetali o
forestali, tale normale pratica agricola non potrà avvenire legittimamente, rie-
spandendo l’applicazione della disciplina generale in materia di rifiuti.
3. Le sanzioni
Passiamo ora alle sanzioni. L’art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nel deli-
neare le sanzioni applicabili in caso di combustione illecita di rifiuti, al comma
6 stabilisce che: “Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di
cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera
e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposi-
zioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agri-
colo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.
Come noto, l’art. 256-bis è stato introdotto a seguito dei noti roghi della
cosiddetta “Terra dei fuochi” per inasprire le sanzioni nei casi di combustione
di qualsiasi genere di rifiuto. La stessa norma pone delle deroghe, inserite al
comma 6, la cui prima parte prevede la sanzione amministrativa pecuniaria
quando la combustione abbia ad oggetto i rifiuti previsti dall’art. 184, comma
2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006. La norma si riferisce alla vecchia formulazione
del comma 2 il quale conteneva un elenco dei rifiuti urbani, prevedendo alla let-
tera e) i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali”. Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, ha modificato il comma 2 che,
non contenendo più un elenco dei rifiuti urbani, rimanda all’art. 183, comma 1,
lettera b-ter, per la definizione di tali rifiuti.
La norma elenca anch’essa le tipologie di rifiuti urbani, ma non prevede
più i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimi-
teriali, come nella vecchia formulazione dell’art. 184, comma 2.
Ora la norma definisce rifiuti urbani al punto “5. i rifiuti della manuten-
zione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché
i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;”, e al punto “1. i rifiuti domestici indif-
ferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: (…), rifiuti organici (…)”,
dove per rifiuti organici si intendono anche i “rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi” (art. 183, comma 1, lett. d).
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