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AGRO ECO AMBIENTE
L’obiezione non coglie nel segno. Innanzitutto v’è da dire che l’afferma-
zione non elimina completamente l’operatività della sanzione penale, in quanto
al più bisognerà verificare concretamente quando vi sia combustione dei residui
vegetali nell’ambito di attività imprenditoriale, e in tal caso la sanzione penale
sarebbe fuor di dubbio. Soprattutto l’assunto di partenza, secondo cui l’art. 256,
comma 1, prevede un reato proprio, non è accettato dalla prevalente giurispru-
denza , che continua ad affermare la natura di reato comune alla norma citata,
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quindi ascrivibile a “chiunque” smaltisca illecitamente dei rifiuti.
6. Conclusioni
L’esclusione dei residui vegetali oggetto di combustione dalla normativa sui
rifiuti è un assunto condiviso da parte della dottrina, nel condividere l’assunto,
ha affermato che: “l’art. 185, per la parte che ci interessa, è limpido e inequivo-
cabile: quei materiali, quando destinati alle normali pratiche agricole, sono esclu-
si dall’ambito di applicazione della Parte Sesta, a prescindere da quando si prov-
veda a raggrupparli e “abbruciarli” . Ebbene, come visto, l’art. 182, comma 6-
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bis, D.Lgs. n. 152/2006 non è norma che si contrappone, ma bensì specifica l’art.
185, comma 1, lett. f): mentre quest’ultimo prevede un generico riferimento alle
normali pratiche colturali, senza specificare quali siano, il primo ne definisce
alcune, ossia il raggruppamento e l’abbruciamento di residui vegetali, condizio-
nando l’operatività a precisi requisiti. Specificando, altresì, che qualora questi
requisiti non siano rispettati, vi è attività di gestione di rifiuti, e ribadendo quello
(10) Cass. pen., Sez. Terza, Sent. 4 aprile 2013, n. 29077, (rv. 256737), “Il reato di attività di gestione
di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006), non ha natura di reato proprio
integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una
ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in
modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa”. Cass. pen., Sez. Terza,
15 gennaio 2013, n. 6294, “Le violazioni contenute nell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 configurano
un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo
secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natu-
ra di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di
gestione di rifiuti”. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. Terza, Sent. 25 maggio 2011, n. 23971.
(11) A. L. VERGINE, Abbruciamento di materiali vegetali: c’è un giudice a… Avellino, Ambiente e Sviluppo,
2017, 11, 717 ss. “Il comma 6-bis dell’art. 182 dispone che le attività di raggruppamento e abbruciamento
di quei materiali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro costituiscono
normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e
che, in quanto tali, dette azioni non costituiscono attività di gestione dei rifiuti. Ma trattandosi di materiali
che, già a mente del comma 1 dell’art. 185, quando oggetto di normali pratiche agricole non rientrano nel
campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, qual è il senso di questa ultima precisazione
anche nel comma 6-bis? Era più che sufficiente la lett. f) che, per quel che qui ci interessa, dispone appunto che
se quei materiali sono “destinati alle normali pratiche agricole” non ricadono nel campo di operatività delle
norme in materia di gestione dei rifiuti”.
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