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LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
                                        E SANZIONE AMMINISTRATIVA



                     Con la conseguenza che l’abbruciamento degli sfalci e potature costituisce
               un’attività di gestione dei rifiuti, necessitante di apposita autorizzazione, quando:
                     1) non vengono rispettati i requisiti richiesti dall’art. 185, comma 1, lett. f)
               per escludere dalla normativa sui rifiuti tali residui vegetali;
                     2) vengono violate le condizioni poste dall’art. 182, comma 6-bis, primo
               periodo.
                     Veniamo ora al secondo periodo dell’art. 182, comma 6-bis, secondo il
               quale l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietato nei
               periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni. La
               norma pone un ulteriore limite, di carattere assoluto, all’abbruciamento dei resi-
               dui vegetali e forestali, comprensivi di sfalci e potature, ossia il divieto di una
               tale  operazione  nei  periodi  di  massimo  rischio  per  gli  incendi  boschivi.  Ciò
               significa che per un espresso divieto di legge gli sfalci e potature, in tali periodi,
               non possono in alcun modo essere combusti e il loro materiale riutilizzato. In
               tal modo, nei periodi suddetti, la norma ha voluto inequivocabilmente vietare
               uno dei modi in cui si esplica la normale pratica agricola, ossia l’abbruciamento
               dei residui vegetali (in presenza ovviamente anche degli altri requisiti previsti
               dalle più volte citate norme). In altri termini con il divieto citato cadono tutte
               le deroghe alla normativa sui rifiuti di cui si è riferito, ritornando ad essere appli-
               cata  la  disciplina  generale,  che  prevede  appunto  l’abbruciamento  dei  residui
               vegetali come vera e propria operazione di smaltimento rifiuti tramite inceneri-
               mento  a  terra.  Insomma  l’abbruciamento  dei  residui  vegetali  e  forestali  nei
               periodi di massimo rischio per gli incendi, anche se finalizzato al reimpiego dei
               materiali come sostanze concimanti o ammendanti, costituisce comunque una
               gestione di rifiuti. Né a dirsi che il secondo periodo dell’art. 182, comma 6-bis,
               non riportando il riferimento all’attività di gestione rifiuti come nel primo perio-
               do, non intende riferirsi alla normativa della Parte Quarta, in quanto si è in pre-
               senza comunque di due periodi di uno stesso comma, senza la necessità che vi
               siano inutili duplicazioni di un medesimo concetto già espresso a sufficienza.
                     Stesso dicasi per il terzo periodo del citato comma 6-bis, laddove la norma
               assegna ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti la facoltà (non l’ob-
               bligo) di sospendere, differire o vietare del tutto la combustione di residui vege-
               tali agricoli e forestali in due casi specifici:
                     1) quando sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
               sfavorevoli;
                     2) in tutti i casi in cui dalla combustione possano derivare rischi per l’in-
               columità pubblica e privata e per la salute umana, con particolare riferimento al
               rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.


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