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AGRO ECO AMBIENTE
Del resto: «In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento
non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata
senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al
di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secon-
do periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o
depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art.
255 del citato D.Lgs. n. 152» . L’onere della prova della liceità, competeva,
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comunque, al ricorrente: «In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova rela-
tiva alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento
ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e
secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, incombe su colui che ne invoca
l’applicazione» . Nello stesso senso si sono pronunciate, oltre alla giurispru-
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denza citata in sentenza, anche le recenti Cass. pen., sez. Terza, 2 ottobre 2019,
n. 9348 e Cass. Pen., sez. Terza, sent. n. 3598 del 24 gennaio 2019, (ud. del 23
ottobre 2018), nonché Cass. Pen. n. 48397/2018, Cass. Pen. 18 dicembre 2017,
n. 56277, e Cass., sez. Terza, n. 5504 del 12 gennaio 2016 - dep. 10 febbraio
2016: “In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effet-
tuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182,
comma 6-bis, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il
reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui
all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.
È ormai pacifico in giurisprudenza, dunque, che la violazione non solo del
primo, ma anche del secondo periodo dell’art. 182, comma 6-bis, costituisce
reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti.
La Corte di Cassazione sottolinea inoltre l’importanza anche dell’onus
probandi a carico di chi invoca l’applicazione dell’art. 182, comma 6-bis, che
deve appunto provare la sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di
incenerimento dei residui vegetali previste dalla norma. In mancanza, trovano
applicazione le norme sulla gestione dei rifiuti, con relative sanzioni.
Va infine sottolineato come non sia applicabile alcuna disciplina regionale
e/o comunale che preveda un regime sanzionatorio diverso, in quanto le san-
zioni in materia di gestione illecita di rifiuti sono previste dalla riferita normati-
va statale, senza alcun espresso rimando a discipline sanzionatorie locali.
(6) Sez. Terza, n. 38658 del 15 giugno 2017 - dep. 2 agosto 2017, PIZZO, Rv. 27089701.
(7) Sez. Terza, n. 5504 del 12 gennaio 2016 - dep. 10 febbraio 2016, LAZZARINI, Rv. 26583901.
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