Page 186 - Rassegna 2021-3
P. 186
AGRO ECO AMBIENTE
L’obiezione è fuorviante, alla luce di quanto ampiamente esposto. Non si
tratta di materiali vegetali che acquistano o perdono la qualifica di rifiuto da un
giorno all’altro, come semplicisticamente affermato, bensì del ricorrere o meno
dei requisiti affinché i residui vegetali (ordinariamente considerati rifiuti) siano
esclusi dalla normativa sui rifiuti. Quando la combustione dei residui vegetali
non è possibile perché vietata, allora cade una delle condizioni essenziali affin-
ché si abbia quella normale pratica agricola che si attua proprio con l’abbrucia-
mento. Non operando la deroga, i residui vegetali restano rifiuti, senza alcuna
operazione di “rientro” in una categoria (quella dei rifiuti) dalla quale non sono
mai usciti.
Né vale l’affermazione secondo cui “quei materiali per origine non
sono rifiuti”, riprendendo quanto affermato dalla stessa sentenza della Cass.
n. 38658/2017, “e, quindi, non possono in nessun caso… tornare a essere quel
che mai sono stati” . Invero i residui vegetali di cui trattasi non sono rifiuti
(13)
solo se destinati alle normali pratiche colturali, ai sensi dell’art. 185, comma 1,
lett. f) e, quindi, se non possono destinati alla normale pratica colturale consi-
stente nella loro combustione (perché vietato dalla legge, anche se in un deter-
minato periodo dell’anno) “per origine sono rifiuti”.
Ultima questione riguarda l’applicabilità delle sanzioni amministrative pre-
viste dagli enti locali in caso di violazione delle normative in materia di preven-
zione degli incendi boschivi. In caso di combustione di residui vegetali nei
periodi vietati, si pone la domanda se le sanzioni amministrative possano o
meno cumularsi con la sanzione penale prevista dal Codice dell’ambiente. Ad
avviso di chi scrive non vi è rapporto di specialità tra sanzioni penali e sanzioni
amministrative, in quanto i beni giuridici offesi sono differenti, come diverse
sono le materie regolate.
(13) A. L. VERGINE, op. cit.
184

