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AGRO ECO AMBIENTE



                  L’obiezione è fuorviante, alla luce di quanto ampiamente esposto. Non si
             tratta di materiali vegetali che acquistano o perdono la qualifica di rifiuto da un
             giorno all’altro, come semplicisticamente affermato, bensì del ricorrere o meno
             dei requisiti affinché i residui vegetali (ordinariamente considerati rifiuti) siano
             esclusi dalla normativa sui rifiuti. Quando la combustione dei residui vegetali
             non è possibile perché vietata, allora cade una delle condizioni essenziali affin-
             ché si abbia quella normale pratica agricola che si attua proprio con l’abbrucia-
             mento. Non operando la deroga, i residui vegetali restano rifiuti, senza alcuna
             operazione di “rientro” in una categoria (quella dei rifiuti) dalla quale non sono
             mai usciti.
                  Né  vale  l’affermazione  secondo  cui  “quei  materiali  per  origine  non
             sono rifiuti”, riprendendo quanto affermato dalla stessa sentenza della Cass.
             n. 38658/2017, “e, quindi, non possono in nessun caso… tornare a essere quel
             che mai sono stati” . Invero i residui vegetali di cui trattasi non sono rifiuti
                                (13)
             solo se destinati alle normali pratiche colturali, ai sensi dell’art. 185, comma 1,
             lett. f) e, quindi, se non possono destinati alla normale pratica colturale consi-
             stente nella loro combustione (perché vietato dalla legge, anche se in un deter-
             minato periodo dell’anno) “per origine sono rifiuti”.
                  Ultima questione riguarda l’applicabilità delle sanzioni amministrative pre-
             viste dagli enti locali in caso di violazione delle normative in materia di preven-
             zione  degli  incendi  boschivi.  In  caso  di  combustione  di  residui  vegetali  nei
             periodi  vietati,  si  pone  la  domanda  se  le  sanzioni  amministrative  possano  o
             meno cumularsi con la sanzione penale prevista dal Codice dell’ambiente. Ad
             avviso di chi scrive non vi è rapporto di specialità tra sanzioni penali e sanzioni
             amministrative, in quanto i beni giuridici offesi sono differenti, come diverse
             sono le materie regolate.
















             (13)  A. L. VERGINE, op. cit.

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