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LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
                                        E SANZIONE AMMINISTRATIVA



               5.  Le obiezioni alle critiche dottrinarie
                     Le conclusioni sopra esposte, sebbene ormai costituenti ius receptum, sono
               ancora rifiutate da parte della dottrina, che criticano aspramente gli approdi
               della giurisprudenza di legittimità.
                     Analizziamo le (superabili) obiezioni, partendo proprio da una pronuncia
               del GIP del Tribunale di Avellino, frequentemente citata .
                                                                      (8)
                     Il giudice irpino afferma che “la condotta irrispettosa della prima parte del
               comma 6-bis e inosservante del divieto di cui alla seconda parte non può che
               essere punita con le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore
               (lotta  agli  incendi)  alla  quale  la  norma  stessa  rinvia  per  l’individuazione  dei
               periodi di massimo rischio”. La conclusione si basa sull’assunto secondo cui i
               materiali vegetali combusti non rientrano nella definizione di rifiuti, e conse-
               guentemente non si applica l’art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Le
               sanzioni, dunque, saranno solo quelle previste dagli enti locali nella specifica
               materia della lotta agli incendi.
                     Innanzitutto tale pronuncia, non curante di tutta l’evoluzione normativa,
               non considera affatto che l’art. 182, comma 6-bis, è norma del Codice dell’am-
               biente, e non inerente la lotta gli incendi boschivi. Essendo norma del D.Lgs. n.
               152/2006 è nell’ambito di tale disciplina che deve essere inquadrata, non in
               quello degli enti locali.
                     In secondo luogo, l’art. 182, comma 6-bis, secondo periodo non rinvia in
               alcun modo alla “normativa di settore”, bensì si limita solo a sottolineare che i
               periodi di massimo rischio degli incendi boschivi sono quelli individuati dalle
               regioni. Nessun rimando alla normativa di settore, dunque, e men che meno alle
               sanzioni da questa prevista. Se la norma avesse voluto rinviare alla normativa di
               settore lo avrebbe fatto in modo esplicito, e non con un semplice riferimento
               all’individuazione dei periodi di massimo rischio per gli incendi (seguendo il
               noto brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit). Estendere la normativa locale
               sulla lotta agli incendi boschivi alla normativa ambientale nazionale, in assenza
               di espresso rimando, oltre ad apparire come un’indebita forzatura, si pone in
               netto contrasto con il dictum legislativo.
                     Altra  dottrina  contesta  la  concreta  operatività  dell’art.  256,  comma  1,
               D.Lgs. 152 del 2006 in quanto la norma prevede un reato proprio e non comu-
               ne, e quindi riferito specificamente a chi svolge attività imprenditoriale .
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               (8)   Ordinanza del GIP di Avellino del 30 settembre 2017, in A. L. VERGINE, Abbruciamento di
                     materiali vegetali: c’è un giudice a… Avellino, Ambiente e Sviluppo, 2017, 11, 717 ss.
               (9)   G. AMENDOLA, La combustione di rifiuti vegetali. Il quadro attuale della regolamentazione e delle sanzioni,
                     in Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell’Ambiente, 3, 2018.

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