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AGRO ECO AMBIENTE



                  L’art. 182, comma 6-bis, del medesimo decreto prevede specificamente
             due  casi  di  “normali  pratiche  agricole”,  ossia  il  raggruppamento  dei  residui
             vegetali e il loro abbruciamento, vincolandoli a determinati requisiti affinché tali
             pratiche possano escludersi dall’ambito della gestione dei rifiuti: “Le attività di
             raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
             non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo
             185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono nor-
             mali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
             concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di
             massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione
             di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre ammi-
             nistrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere,
             differire  o  vietare  la  combustione  del  materiale  di  cui  al  presente  comma
             all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche
             o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare
             rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare
             riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”. La norma
             è di estrema importanza, perché chiarisce alcuni aspetti legati all’applicabilità
             della normativa sui rifiuti (e delle relative sanzioni) ai residui vegetali.
                  Il primo periodo prevede che l’abbruciamento dei materiali vegetali di cui
             all’articolo 185, comma 1, lettera f) costituisce normale pratica agricola solo
             quando, effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre
             metri steri per ettaro, il materiale risultante sia finalizzato al reimpiego come
             sostanza concimante o ammendante, escludendo tale attività dal novero dell’at-
             tività di gestione dei rifiuti. Ciò significa, a contrario, che quando l’abbrucia-
             mento di tali materiali non sia finalizzato al riutilizzo come sostanza conciman-
             te o ammendante, tale operazione va considerata a tutti gli effetti attività di
             gestione dei rifiuti, con l’applicazione delle relative regole e sanzioni.
                  La lettura della norma richiede un approfondimento, alla luce dell’esclu-
             sione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti dei residui vegetali di
             cui all’art. 185, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006. Ebbene, mentre l’art. 185,
             comma 1, lett. f) delinea in generale quando gli sfalci e potature non rientrano
             nell’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti e dunque quelli effettuati
             nell’ambito delle normali pratiche colturali e finalizzati all’utilizzo in agricoltura,
             l’art. 182, comma 6-bis, primo periodo specifica due casi di normale pratica
             agricola, il raggruppamento e l’abbruciamento, condizionando le operazioni al
             riutilizzo del materiale affinché non vi sia gestione di rifiuti. Non vi è antinomia,
             dunque, tra le due norme, ma solo un rapporto di specificazione.


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