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AGRO ECO AMBIENTE
L’art. 182, comma 6-bis, del medesimo decreto prevede specificamente
due casi di “normali pratiche agricole”, ossia il raggruppamento dei residui
vegetali e il loro abbruciamento, vincolandoli a determinati requisiti affinché tali
pratiche possano escludersi dall’ambito della gestione dei rifiuti: “Le attività di
raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo
185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono nor-
mali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di
massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione
di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre ammi-
nistrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma
all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche
o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare
rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”. La norma
è di estrema importanza, perché chiarisce alcuni aspetti legati all’applicabilità
della normativa sui rifiuti (e delle relative sanzioni) ai residui vegetali.
Il primo periodo prevede che l’abbruciamento dei materiali vegetali di cui
all’articolo 185, comma 1, lettera f) costituisce normale pratica agricola solo
quando, effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre
metri steri per ettaro, il materiale risultante sia finalizzato al reimpiego come
sostanza concimante o ammendante, escludendo tale attività dal novero dell’at-
tività di gestione dei rifiuti. Ciò significa, a contrario, che quando l’abbrucia-
mento di tali materiali non sia finalizzato al riutilizzo come sostanza conciman-
te o ammendante, tale operazione va considerata a tutti gli effetti attività di
gestione dei rifiuti, con l’applicazione delle relative regole e sanzioni.
La lettura della norma richiede un approfondimento, alla luce dell’esclu-
sione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti dei residui vegetali di
cui all’art. 185, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006. Ebbene, mentre l’art. 185,
comma 1, lett. f) delinea in generale quando gli sfalci e potature non rientrano
nell’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti e dunque quelli effettuati
nell’ambito delle normali pratiche colturali e finalizzati all’utilizzo in agricoltura,
l’art. 182, comma 6-bis, primo periodo specifica due casi di normale pratica
agricola, il raggruppamento e l’abbruciamento, condizionando le operazioni al
riutilizzo del materiale affinché non vi sia gestione di rifiuti. Non vi è antinomia,
dunque, tra le due norme, ma solo un rapporto di specificazione.
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