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LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
E SANZIONE AMMINISTRATIVA
L’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dal
D.Lgs. n. 116/2020), nel definire i rifiuti urbani rimanda all’art. 183 comma 1,
lettera b-ter, il quale al punto 5) ricomprende “i rifiuti della manutenzione del
verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati”. Il comma 3 lett. a) del citato art. 184 classi-
fica come rifiuti speciali “i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del
codice civile, e della pesca”. L’incenerimento a terra rientra tra le operazioni di
smaltimento dei rifiuti , quindi chi brucia rifiuti costituenti residui vegetali sta
(3)
effettuando uno smaltimento degli stessi che richiede apposita autorizzazione .
(4)
L’art. 185, comma 1, D.Lgs. 152/2006 elenca i casi di esclusione dal
campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ed in particolare alla lett. f)
menziona: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature
effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura,
nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute
umana”. Va sottolineato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato una modifica
alla lett. f), comma 1, dell’art. 185 D.Lgs. n. 152/2006 andando a sopprimere il
precedente riferimento agli “falci e le potature derivanti dalla manutenzione del
verde pubblico dei comuni”, pertanto quest’ultimi non beneficiano dell’esclu-
sione dalla disciplina sui rifiuti dettata dall’articolo in esame.
Concentrandoci sugli sfalci e potature effettuati nell’ambito delle buone
pratiche colturali, la norma li esclude dall’applicazione della disciplina quadro
sui rifiuti quando, premessa la loro non pericolosità, sono utilizzati in agricol-
tura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana. In assenza dell’impiego indicato dalla disposizione, tali sfalci e
potature restano soggetti alla disciplina dettata dalla Parte Quarta del D.Lgs. n.
152/2006.
La norma non definisce in via generale quali siano le normali pratiche col-
turali, rimandando dunque alle definizioni tecniche di settore.
(3) Voce D10 dell’Allegato B (operazioni di smaltimento), Parte Quarta, D.Lgs. n. 152/2006.
(4) M. SANTOLOCI, V. SANTOLOCI, Bruciature rifiuti vegetali: Brevi note su qualche luogo comune, pubbli-
cato su www.dirittoambiente.net.
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