Page 177 - Rassegna 2021-3
P. 177

LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI TRA SANZIONE PENALE
                                        E SANZIONE AMMINISTRATIVA



                     L’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato dal
               D.Lgs. n. 116/2020), nel definire i rifiuti urbani rimanda all’art. 183 comma 1,
               lettera b-ter, il quale al punto 5) ricomprende “i rifiuti della manutenzione del
               verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti
               risultanti dalla pulizia dei mercati”. Il comma 3 lett. a) del citato art. 184 classi-
               fica  come  rifiuti  speciali  “i  rifiuti  prodotti  nell’ambito  delle  attività  agricole,
               agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del
               codice civile, e della pesca”. L’incenerimento a terra rientra tra le operazioni di
               smaltimento dei rifiuti , quindi chi brucia rifiuti costituenti residui vegetali sta
                                     (3)
               effettuando uno smaltimento degli stessi che richiede apposita autorizzazione .
                                                                                         (4)
                     L’art.  185,  comma  1,  D.Lgs.  152/2006  elenca  i  casi  di  esclusione  dal
               campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ed in particolare alla lett. f)
               menziona: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del
               presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non
               pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature
               effettuati  nell’ambito  delle  buone  pratiche  colturali,  utilizzati  in  agricoltura,
               nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
               fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o
               metodi  che  non  danneggiano  l’ambiente  né  mettono  in  pericolo  la  salute
               umana”. Va sottolineato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato una modifica
               alla lett. f), comma 1, dell’art. 185 D.Lgs. n. 152/2006 andando a sopprimere il
               precedente riferimento agli “falci e le potature derivanti dalla manutenzione del
               verde pubblico dei comuni”, pertanto quest’ultimi non beneficiano dell’esclu-
               sione dalla disciplina sui rifiuti dettata dall’articolo in esame.
                     Concentrandoci sugli sfalci e potature effettuati nell’ambito delle buone
               pratiche colturali, la norma li esclude dall’applicazione della disciplina quadro
               sui rifiuti quando, premessa la loro non pericolosità, sono utilizzati in agricol-
               tura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di
               fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso
               processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la
               salute umana. In assenza dell’impiego indicato dalla disposizione, tali sfalci e
               potature restano soggetti alla disciplina dettata dalla Parte Quarta del D.Lgs. n.
               152/2006.
                     La norma non definisce in via generale quali siano le normali pratiche col-
               turali, rimandando dunque alle definizioni tecniche di settore.

               (3)   Voce D10 dell’Allegato B (operazioni di smaltimento), Parte Quarta, D.Lgs. n. 152/2006.
               (4)   M. SANTOLOCI, V. SANTOLOCI, Bruciature rifiuti vegetali: Brevi note su qualche luogo comune, pubbli-
                     cato su www.dirittoambiente.net.

                                                                                        175
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182