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L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416-BIS C.P. ALLE MAFIE NON TRADIZIONALI
avevano ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dalla Procura capi-
tolina. Di diverso avviso, invece, i giudici di prime cure che hanno distinto i
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due gruppi criminali ritenendoli associazioni semplici e operativamente auto-
nomi l’uno dall’altro. La decisione è stata poi ribaltata dalla Corte di appello di
Roma che ha invece ravvisato l’esistenza di un’unica associazione connotata
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di mafiosità.
Alla ‘saga’ del processo “Mafia capitale” la Cassazione ha messo la paro-
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la fine negando l’esistenza di un unico gruppo criminale riconducibile all’alveo
dell’art. 416-bis e riconoscendo, piuttosto, operative due associazioni semplici
dedite una alla commissione di reati contro il patrimonio, l’altra, delitti contro
la Pubblica Amministrazione.
In tale pronuncia, i giudici di legittimità non hanno negato in astratto la
configurabilità del delitto di associazione mafiosa con riferimento a consorterie
di nuovo conio, ma, evidenziando la ‘tipicità rafforzata’ dell’art. 416-bis c.p. e la
sua connotazione quale reato a struttura mista, hanno ribadito, nel rispetto dei
principi cardine in materiale penale, la necessità di provare l’effettiva estrinseca-
zione del metodo mafioso tanto per le mafie tradizionali quanto per quelle che
operano in contesti territoriali diversi da queste ultime.
Evidenziando i vizi motivazionali della pronuncia della Corte territoriale
che si era sostanzialmente basata sulle pronunce di legittimità della fase cautelare
senza tenere conto del compendio probatorio emerso all’esito dell’istruttoria
dibattimentale, gli “Ermellini” hanno affermato che nel caso di specie era stata
«indebitamente piegata la tipicità della fattispecie […] per farvi confluire feno-
meni ad essa estranei». In particolare, non può ravvisarsi nel caso di specie, l’uti-
lizzo del metodo mafioso in quanto, con specifico riguardo ai fatti di corruzio-
ne, il ‘palazzo’ non è stato conquistato dall’associazione’, ma si è consegnato
volontariamente in virtù di accordi illeciti stipulati in modo paritario tra le parti.
(20) Trib. Roma, 20 luglio 2017, n. 11730, in Foro it., 2018, II, 176 ss.; con nota di FIANDACA, Esiste
a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa. Tra gli altri commenti, ad esem-
pio, ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma mafia Capitale non è mafia: ovvero, della controversa applicabi-
lità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie storiche, in Dir. Pen. Cont., 27
novembre 2017.
(21) Corte App. Roma, sez. Terza, 11 settembre 2018, n. 10010, in Dir. Pen. Cont., 14 maggio
2019, con nota di CIPANI, La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo cosiddetto Mafia
capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle mafie “atipiche”.
(22) Cass. Pen., sez. Sesta, 12 giugno 2020, n. 18125. Numerosi i commenti alla sentenza. Per
tutti, AMARELLI, VISCONTI, Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da
associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Sist. Pen., 18 giugno 2020; DELLA
RAGIONE, “Mafia capitale” e “mafia corrotta”: la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di
stabilizzazione giurisprudenziale dell’associazione di tipo mafioso, in Leg. Pen., 21 ottobre 2020;
MEZZETTI, Quel che resta di «Mafia capitale», in Discrimen, 25 novembre 2020.
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