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L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416-BIS C.P. ALLE MAFIE NON TRADIZIONALI



               avevano ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dalla Procura capi-
               tolina. Di diverso avviso, invece, i giudici di prime cure  che hanno distinto i
                                                                     (20)
               due gruppi criminali ritenendoli  associazioni semplici e operativamente auto-
               nomi l’uno dall’altro. La decisione è stata poi ribaltata dalla Corte di appello di
               Roma  che ha invece ravvisato l’esistenza di un’unica associazione connotata
                     (21)
               di mafiosità.
                     Alla ‘saga’ del processo “Mafia capitale” la Cassazione  ha messo la paro-
                                                                        (22)
               la fine negando l’esistenza di un unico gruppo criminale riconducibile all’alveo
               dell’art. 416-bis e riconoscendo, piuttosto, operative due associazioni semplici
               dedite una alla commissione di reati contro il patrimonio, l’altra, delitti contro
               la Pubblica Amministrazione.
                     In tale pronuncia, i giudici di legittimità non hanno negato in astratto la
               configurabilità del delitto di associazione mafiosa con riferimento a consorterie
               di nuovo conio, ma, evidenziando la ‘tipicità rafforzata’ dell’art. 416-bis c.p. e la
               sua connotazione quale reato a struttura mista, hanno ribadito, nel rispetto dei
               principi cardine in materiale penale, la necessità di provare l’effettiva estrinseca-
               zione del metodo mafioso tanto per le mafie tradizionali quanto per quelle che
               operano in contesti territoriali diversi da queste ultime.
                     Evidenziando i vizi motivazionali della pronuncia della Corte territoriale
               che si era sostanzialmente basata sulle pronunce di legittimità della fase cautelare
               senza tenere conto del compendio probatorio emerso all’esito dell’istruttoria
               dibattimentale, gli “Ermellini” hanno affermato che nel caso di specie era stata
               «indebitamente piegata la tipicità della fattispecie […] per farvi confluire feno-
               meni ad essa estranei». In particolare, non può ravvisarsi nel caso di specie, l’uti-
               lizzo del metodo mafioso in quanto, con specifico riguardo ai fatti di corruzio-
               ne, il ‘palazzo’ non è stato conquistato dall’associazione’, ma si è consegnato
               volontariamente in virtù di accordi illeciti stipulati in modo paritario tra le parti.


               (20)  Trib. Roma, 20 luglio 2017, n. 11730, in Foro it., 2018, II, 176 ss.; con nota di FIANDACA, Esiste
                     a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa. Tra gli altri commenti, ad esem-
                     pio, ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma mafia Capitale non è mafia: ovvero, della controversa applicabi-
                     lità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie storiche, in Dir. Pen. Cont., 27
                     novembre 2017.
               (21)  Corte App. Roma, sez. Terza, 11 settembre 2018, n. 10010, in Dir. Pen. Cont., 14 maggio
                     2019, con nota di CIPANI, La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo cosiddetto Mafia
                     capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle mafie “atipiche”.
               (22)  Cass. Pen., sez. Sesta, 12 giugno 2020, n. 18125. Numerosi i commenti alla sentenza. Per
                     tutti, AMARELLI, VISCONTI, Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da
                     associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Sist. Pen., 18 giugno 2020; DELLA
                     RAGIONE, “Mafia capitale” e “mafia corrotta”: la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di
                     stabilizzazione  giurisprudenziale  dell’associazione  di  tipo  mafioso,  in  Leg.  Pen.,  21  ottobre  2020;
                     MEZZETTI, Quel che resta di «Mafia capitale», in Discrimen, 25 novembre 2020.

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