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DOTTRINA
I giudici di merito si sono soffermati anche sulla ripartizione dei settori di
intervento dei singoli associati nonché sull’organizzazione interna che dimostra
l’esistenza di connotazioni tipicamente mafiose tra cui il rispetto dovuto ai capi
nonché l’interscambio dei ruoli quando taluno dei partecipi era impossibilitato
a prendere parte alle attività del clan per esempio perché detenuto. Il rifiuto di
collaborare, la reticenza di soggetti estranei che avevano assistito ad episodi di
violenza grave, tra cui un omicidio sono stati ritenuti espressione dell’assogget-
tamento e omertà. In particolare, sul punto, la Corte ha aderito a quell’orienta-
mento secondo cui, per la sussistenza del metodo mafioso e, in particolare,
degli eventi di assoggettamento e omertà ad esso collegati, non è necessaria una
condizione di terrore generale essendo piuttosto sufficiente un diffuso rifiuto
di collaborare . Tale pronuncia, al momento in cui si scrive, non ha ancora
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autorità di cosa giudicata, ma è meritevole di attenzione per la ricostruzione
ermeneutica che la Corte territoriale ha fatto dell’art. 416-bis con riguardo alle
mafie autoctone e per aver applicato, in questa opera interpretativa, i principi di
diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità nel processo Fasciani.
Si segnala, ancora, per completezza, che in data 20 settembre 2021 la
Decima sezione penale del Tribunale di Roma ha riconosciuto la mafiosità dei
Casamonica avallando la tesi accusatoria della Procura di Roma che, in seguito
all’indagine Gramigna, aveva portato alla sbarra quarantaquattro componenti
del clan. Tuttavia, al momento in cui si scrive, non sono ancora state depositate
le motivazioni della sentenza e, pertanto, allo stato, non si possono analizzare
le ragioni che hanno portato i giudicanti a riconoscere la connotazione mafiosa
al gruppo criminale dei Casamonica.
3.1 (…segue) Mafia capitale, no
Diverse, invece, le conclusioni, peraltro decisamente non scontate, cui è
giunta la Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento conosciuto come
“Mafia capitale”. Come noto, si tratta di una vicenda giudiziaria connotata da
diverse qualificazioni giuridiche delle associazioni oggetto di attenzione tanto
da parte della giurisprudenza di merito quanto di quella di legittimità.
In particolare, la Procura di Roma aveva individuato nel gruppo criminale
facente capo a Buzzi e in quello diretto da Carminati un unico sodalizio mafio-
so e tale connotazione era, in effetti, stata riconosciuta anche dalla Cassazione
nella fase cautelare che si era pronunciata con due ordinanze “gemelle” che
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(18) In questo senso, ad esempio, Cass. Pen., sez. Sesta, 10 aprile 2015, n. 24536, in Dejure.
(19) Cass. Pen, sez. Sesta, 10 marzo 2015, n. 24535; Cass. Pen., sez. Sesta, 10 marzo 2015, n. 24534, in
Dejure. Tra i commenti, VISCONTI, A Roma una mafia c’è e si vede…, in Dir. pen. cont., 15 giugno 2015.
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