Page 163 - Rassegna 2021-3
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LA RIFORMA CARTABIA
                        PRIMISSIME INDICAZIONI SULLE LINEE GENERALI DELLA LEGGE



                     Restano marginali nella riforma le tematiche del dibattimento, anche se va
               salutato  positivamente  -  ma  con  cautela  -  il  ripristino  dell’immediatezza  del
               mutamento  del  giudice,  mediato  dallo  strumento  della  videoregistrazione.  A
               parte  andranno  anche  considerate  le  auspicate  modifiche  dell’ordinamento
               penitenziario al di là dei profili delle condizioni di vita all’interno degli istituti
               sui quali la Ministra intende procedere rapidamente.


                     3.La seconda area di intervento, quella di immediata - ancorché differita -
               applicazione,  intarsiata  da  alcune  previsioni  “spot”,  riguarda  il  tema  della
               sospensione  (rectius,  cessazione)  della  prescrizione  con  la  sentenza  di  primo
               grado e la previsione di tempi di celebrazione dei giudizi d’appello e di cassa-
               zione, sanzionati, in caso di sforamento, con la declaratoria di improcedibilità
               dell’azione penale.
                     La previsione costituisce un inedito e un unicum, non comparabile con le
               altre ipotesi di improcedibilità, determinandosi così, non solo profili di costitu-
               zionalità  dell’inserito  art.  344-bis  c.p.p.  ma  anche  non  secondari  profili  sulle
               implicazioni della sua pronuncia.
                     Sotto  il  primo  profilo,  si  devono  segnalare,  oltre  alla  questione  -  non
               secondaria - di retroattività ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020, stante
               il collegamento tra l’articolo 161-bis c.p., la legge spazzacorrotti (legge n. 3 del
               2019) e la previsione espressa dalla legge Cartabia (articolo 2, comma 3) i profili
               di costituzionalità legati oltre che alla stessa legittimità della previsione, alla irra-
               gionevolezza delle soglie temporali di alcuni reati, del potere di proroga asse-
               gnato allo stesso giudice procedente, alla mancanza di specificità dei motivi che
               consentono le proroghe, al pregiudizio per la funzione giurisdizionale e/o per
               l’azione penale.
                     Va infatti considerato che con la declaratoria di improcedibilità, non c’è
               né condanna né proscioglimento; sono assorbite le precedenti decisioni sia di
               condanna, sia di assoluzione; si caducano le misure cautelari personali (anche
               quelle a tutela della vittima) e quelle reali; l’imputato perde il diritto alla ripa-
               razione per l’ingiusta detenzione; vengono meno i provvedimenti civili prov-
               visoriamente esecutivi nonché le decisioni di confisca; nessuna decisione sul
               querelante; la sentenza non ha autorità di giudicato in sede civile o disciplinare;
               si prospettano questioni sul valore probatorio del materiale in un altro proce-
               dimento; in caso di annullamento con rinvio per la determinazione della pena
               viene  meno  il  giudicato  sulla  responsabilità;  forse  l’imputato  può  avvalersi
               della legge Pinto.


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