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LA RIFORMA CARTABIA
PRIMISSIME INDICAZIONI SULLE LINEE GENERALI DELLA LEGGE
Restano marginali nella riforma le tematiche del dibattimento, anche se va
salutato positivamente - ma con cautela - il ripristino dell’immediatezza del
mutamento del giudice, mediato dallo strumento della videoregistrazione. A
parte andranno anche considerate le auspicate modifiche dell’ordinamento
penitenziario al di là dei profili delle condizioni di vita all’interno degli istituti
sui quali la Ministra intende procedere rapidamente.
3.La seconda area di intervento, quella di immediata - ancorché differita -
applicazione, intarsiata da alcune previsioni “spot”, riguarda il tema della
sospensione (rectius, cessazione) della prescrizione con la sentenza di primo
grado e la previsione di tempi di celebrazione dei giudizi d’appello e di cassa-
zione, sanzionati, in caso di sforamento, con la declaratoria di improcedibilità
dell’azione penale.
La previsione costituisce un inedito e un unicum, non comparabile con le
altre ipotesi di improcedibilità, determinandosi così, non solo profili di costitu-
zionalità dell’inserito art. 344-bis c.p.p. ma anche non secondari profili sulle
implicazioni della sua pronuncia.
Sotto il primo profilo, si devono segnalare, oltre alla questione - non
secondaria - di retroattività ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020, stante
il collegamento tra l’articolo 161-bis c.p., la legge spazzacorrotti (legge n. 3 del
2019) e la previsione espressa dalla legge Cartabia (articolo 2, comma 3) i profili
di costituzionalità legati oltre che alla stessa legittimità della previsione, alla irra-
gionevolezza delle soglie temporali di alcuni reati, del potere di proroga asse-
gnato allo stesso giudice procedente, alla mancanza di specificità dei motivi che
consentono le proroghe, al pregiudizio per la funzione giurisdizionale e/o per
l’azione penale.
Va infatti considerato che con la declaratoria di improcedibilità, non c’è
né condanna né proscioglimento; sono assorbite le precedenti decisioni sia di
condanna, sia di assoluzione; si caducano le misure cautelari personali (anche
quelle a tutela della vittima) e quelle reali; l’imputato perde il diritto alla ripa-
razione per l’ingiusta detenzione; vengono meno i provvedimenti civili prov-
visoriamente esecutivi nonché le decisioni di confisca; nessuna decisione sul
querelante; la sentenza non ha autorità di giudicato in sede civile o disciplinare;
si prospettano questioni sul valore probatorio del materiale in un altro proce-
dimento; in caso di annullamento con rinvio per la determinazione della pena
viene meno il giudicato sulla responsabilità; forse l’imputato può avvalersi
della legge Pinto.
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