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DOTTRINA



                  Precisando che la forza di intimidazione non richiede necessariamente atti
             di violenza e minaccia trattandosi di un “requisito di tipicità a forma libera”,
             giungono alla conclusione che nel caso di specie non è stato possibile riscon-
             trare lo sfruttamento del metodo mafioso e, non potendosi aderire all’orienta-
             mento che ritiene sufficiente una potenziale capacità di intimidazione, si deve
             giungere alla conclusione che Mafia capitale non era mafia.


             4.  Conclusioni
                  Nei paragrafi che precedono si è evidenziato come l’art. 416-bis c.p. rap-
             presenti una “fattispecie in movimento” la cui applicazione richiede un adatta-
             mento a fenomeni associativi diversi e talvolta nuovi rispetto a quelli che aveva
             in mente il legislatore del 1982. La struttura della fattispecie, però, è connotata
             da un nucleo essenziale che non può e non deve essere abbandonato: il rigore
             sanzionatorio e le conseguenze processuali e penitenziarie, dalla contestazione
             all’eventuale condanna per associazione mafiosa, non consentono (rectius: non
             dovrebbero consentire) di interpretare la disposizione in modo lasco. Talvolta,
             come si è visto, con riferimento alle mafie delocalizzate, probabilmente in forza
             della connessione - quantomeno in astratto - con la cosca storica di riferimento,
             ci si è talvolta ‘accontentati’ di una forza di intimidazione solo potenziale.
                  Le esigenze processuali, però, non possono rappresentare argomento vali-
             do per eludere i principi costituzionali e convenzionali in tema di legalità, pre-
             vedibilità, offensività e proporzionalità della pena, quest’ultimo anche recente-
             mente ribadito dalla Corte costituzionale nelle sentenze 222/2018 e 40/2019 .
                                                                                      (23)
                  Se non deve escludersi a priori l’applicabilità della disposizione in com-
             mento a realtà nuove rispetto alle mafie storiche, deve però precisarsi che anche
             per le mafie senza nome è necessario procedere con rigore alla verifica degli ele-
             menti tipici, ben potendo adattarsi la norma alle peculiarità del fenomeno, ad
             esempio con riferimento alla dimensione della popolazione assoggettata o a
             quella territoriale di espansione dell’organizzazione.
                  Il pregio delle due sentenze cui si è fatto riferimento nei paragrafi prece-
             denti è quello di aver evidenziato la necessità del rispetto della tipicità nonché,
             con particolare riferimento alla sentenza Fasciani, di aver enucleato degli ‘indici
             di mafiosità’ che potranno guidare l’interprete nell’applicazione dell’art. 416-bis c.p.
             alle mafie non tradizionali.



             (23)  Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222 e Corte cost. 23 gennaio 2019, n. 40, entrambe in
                  www.cortecostituzionale.it.

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