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DOTTRINA



                  Il merito di questa sentenza è stato quello di aver cercato di conferire
             oggettività  alla verifica della mafiosità delle associazioni che non hanno una
                       (12)
             connotazione criminale storicamente qualificata specificando che esse «dovran-
             no essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per loro “non basta
             la parola” (il nomen di mafia, camorra, ‘ndrangheta, ecc.); ed è evidente che, in
             questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle pecu-
                                                           (13)
             liarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale» .
                  I  giudici  di  legittimità  hanno  anzitutto  premesso  che  il  legislatore  del
             1982 non ha inteso limitarsi a registrare realtà già presenti sul territorio e dota-
             te di una caratura criminale consolidata, ma che la fattispecie è idonea a incri-
             minare anche le associazioni non tradizionali che, però, perseguono scopi e
             utilizzano metodi in qualche modo sovrapponibili a quelli delle organizzazioni
             storiche.
                  Non  potendosi  immaginare  una  disposizione  a  «geometria  variabile»
                                                                                      (14)
             sarà compito dell’interprete, di volta in volta, porre l’attenzione sulle peculiarità
             della realtà da analizzare al fine di consentire un’opera di assimilazione alle con-
             notazioni tipiche delle mafie storiche in modo da contraddistinguere associazio-
             ni  che  ‘meritano’  il  grado  di  mafiosità  da  quelle  che,  invece,  devono  essere
             ricondotte nell’ambito delle associazioni semplici.
                  Il rispetto dei principi di determinatezza e prevedibilità, dunque, è rimesso
             ai giudici che, nello svolgimento della loro funzione ermeneutica, devono veri-
             ficare l’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso, seppure adattata alla realtà
             in cui l’associazione da ‘qualificare’ opera.
                  Gli “Ermellini”, nel confermare la sentenza di merito, hanno enucleato
             degli “indici di mafiosità”, che non rappresentano tanto un elenco tassativo e
             completo,  quanto,  piuttosto  «indicatori  plausibili  della  mafiosità  penalmente
             rilevante» di un’associazione non tradizionale.
                  In questa indagine, assumeranno rilievo, ad esempio, «l’intensità del vincolo
             di assoggettamento omertoso, le forme di manifestazione degli strumenti inti-
             midatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell’area attinta dalla ege-
             monia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura cri-
             minale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale,
             la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali» .
                                                                      (15)
             (12)  VISCONTI, “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione
                  ragionevole dell’art. 416-bis alle associazioni criminali autoctone, cit.
             (13)  Cass. Pen., sez. Seconda, 16 marzo 2020, n. 10255, cit.
             (14)  MERENDA, VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto
                  vivente, cit.
             (15)  Cass. Pen., sez. Seconda, 16 marzo 2020, n. 10255, cit.

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