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DOTTRINA
Il merito di questa sentenza è stato quello di aver cercato di conferire
oggettività alla verifica della mafiosità delle associazioni che non hanno una
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connotazione criminale storicamente qualificata specificando che esse «dovran-
no essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per loro “non basta
la parola” (il nomen di mafia, camorra, ‘ndrangheta, ecc.); ed è evidente che, in
questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle pecu-
(13)
liarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale» .
I giudici di legittimità hanno anzitutto premesso che il legislatore del
1982 non ha inteso limitarsi a registrare realtà già presenti sul territorio e dota-
te di una caratura criminale consolidata, ma che la fattispecie è idonea a incri-
minare anche le associazioni non tradizionali che, però, perseguono scopi e
utilizzano metodi in qualche modo sovrapponibili a quelli delle organizzazioni
storiche.
Non potendosi immaginare una disposizione a «geometria variabile»
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sarà compito dell’interprete, di volta in volta, porre l’attenzione sulle peculiarità
della realtà da analizzare al fine di consentire un’opera di assimilazione alle con-
notazioni tipiche delle mafie storiche in modo da contraddistinguere associazio-
ni che ‘meritano’ il grado di mafiosità da quelle che, invece, devono essere
ricondotte nell’ambito delle associazioni semplici.
Il rispetto dei principi di determinatezza e prevedibilità, dunque, è rimesso
ai giudici che, nello svolgimento della loro funzione ermeneutica, devono veri-
ficare l’effettiva estrinsecazione del metodo mafioso, seppure adattata alla realtà
in cui l’associazione da ‘qualificare’ opera.
Gli “Ermellini”, nel confermare la sentenza di merito, hanno enucleato
degli “indici di mafiosità”, che non rappresentano tanto un elenco tassativo e
completo, quanto, piuttosto «indicatori plausibili della mafiosità penalmente
rilevante» di un’associazione non tradizionale.
In questa indagine, assumeranno rilievo, ad esempio, «l’intensità del vincolo
di assoggettamento omertoso, le forme di manifestazione degli strumenti inti-
midatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell’area attinta dalla ege-
monia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura cri-
minale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale,
la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali» .
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(12) VISCONTI, “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione
ragionevole dell’art. 416-bis alle associazioni criminali autoctone, cit.
(13) Cass. Pen., sez. Seconda, 16 marzo 2020, n. 10255, cit.
(14) MERENDA, VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto
vivente, cit.
(15) Cass. Pen., sez. Seconda, 16 marzo 2020, n. 10255, cit.
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