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L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416-BIS C.P. ALLE MAFIE NON TRADIZIONALI



                     Così facendo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’evoluzione
               subita dal clan Fasciani negli anni ha comportato una «trasmigrazione di fatti-
               specie giuridica» che ne ha consentito il passaggio da semplice associazione per
               delinquere - in cui la percezione esterna era quella di Carmine Fasciani & soci
               - ad associazione di tipo mafioso dove, invece, all’esterno si percepiva la pre-
               senza del clan Fasciani interamente e unicamente considerato. In questo modo,
               ad esempio, sono stati ritenuti significativi gli episodi di intimidazione e il con-
               seguente asservimento, il compimento di ripetuti atti di violenza e di danneg-
               giamento mediante incendio, il ruolo ‘istituzionale’ assunto da Carmine Fasciani
               che ha svolto la funzione di “paciere” nell’ambito delle dinamiche relative agli
               equilibri tra le organizzazioni presenti sul territorio che ha poi determinato l’as-
               sunzione di una autorevolezza tale da diventare sufficiente la spendita del nome
               Carmine Fasciani.
                     La Corte ha specificato che il “salto di qualità” non ha riguardato solo il
               singolo, ma anche il «substrato di carattere familiare che ne costituiva l’origina-
               rio nucleo storico che, successivamente, si verrà ad arricchire in ragione del
               consolidamento del clan e dell’espansione delle sue mire illecite».
                     Nella pronuncia in commento, nell’operazione di adattamento della dispo-
               sizione a realtà nuove, non è mancato il riferimento al limitato ambito territo-
               riale di operatività del clan ritenuto, tuttavia, non distonico rispetto alla confi-
               gurazione della fattispecie in quanto, in linea con precedenti arresti giurispru-
               denziali, si è evidenziato come anche porzioni circoscritte di territorio possono
               rappresentare il “terreno di coltura” nel quale gruppi criminali tradizionali pos-
               sono assumere caratteristiche tipicamente mafiose.
                     Recentemente la Corte di assise di appello di Roma , utilizzando i criteri
                                                                      (16)
               ermeneutici  offerti  dalla  Cassazione  nell’ambito  del  procedimento  al  clan
               Fasciani, ha riconosciuto la mafiosità del clan Spada, anch’esso operativo sul
               territorio di Ostia . Già i primi giudicanti, dopo aver ricostruito il percorso
                                 (17)
               criminale del clan, avevano ritenuto sussistente l’operatività dell’associazione
               con metodo mafioso. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la siste-
               matica occupazione di settori economici di interesse, il clima di intimidazione e
               conseguente omertà, le lotte tra clan contrapposti per il controllo del territorio,
               peraltro emerse anche nell’ambito del processo ai Fasciani, nonché gli specifici
               reati perpetrati tra cui estorsioni e usura.


               (16)  Corte di assise di appello di Roma, sez. Prima, 10 marzo 2021, n. 2, inedita.
               (17)  Invero  la  Cassazione  si  è  già  espressa  sulla  mafiosità  del  clan  Spada  con  sentenza  n.
                     6764/2020 nel procedimento a carico di Roberto Spada, dove è stata riconosciuta la confi-
                     gurabilità dell’aggravante del metodo mafioso.

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