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L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416-BIS C.P. ALLE MAFIE NON TRADIZIONALI



               accoglimento in caso di associazioni che non possono godere della fama crimi-
               nale acquisita precedentemente.
                     Con riguardo alle cosiddette mafie autoctone, che si pongono come veri e pro-
               pri nuovi agglomerati e non hanno alcun collegamento con cellule storiche, la veri-
               fica dello sfruttamento del metodo mafioso dovrà necessariamente essere parame-
               trata sulla diversa e specifica realtà anche dal punto di vista dimensionale, non poten-
               dosi, in ogni caso, arretrare ad un accertamento di mera potenzialità che si tradur-
               rebbe in una violazione del principio di offensività. Anche con riferimento alle mafie
               non tradizionali, dunque, dovrà verificarsi un’effettiva capacità di intimidazione este-
               riormente riconoscibile che non deve necessariamente derivare da atti di violenza e
               di minaccia, ma che devono richiamare il prestigio criminale dell’associazione .
                                                                                      (9)
                     Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nel processo di adattamento della
               fattispecie, ha affermato che l’art. 416-bis c.p. è configurabile anche «con riguardo
               alle cosiddetto “mafie atipiche”, costituite da piccole organizzazioni con un basso
               numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limita-
               to territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi del metodo “mafioso”
               da cui  derivano assoggettamento e omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la
               prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo mas-
               siccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento» . La soluzione
                                                                             (10)
               sembrerebbe essere, dunque, quella di un’interpretazione da contesto che tenga
               conto delle peculiarità socio - criminologiche della realtà di riferimento senza, però,
               erodere il nucleo di tipicità della fattispecie per esigenze di politica criminale.


               3.  I clan Fasciani e Spada sono associazioni mafiose
                     Sulla base di queste premesse la Corte di Cassazione, con riferimento al
               clan Fasciani, operativo nel Municipio di Ostia, ha potuto affermare che «anche
               la città di Roma ha conosciuto l’esistenza di una presenza “mafiosa”, sebbene
               in modo diverso da altre città del sud, ma non per questo meno pericolosa o
               inquinante il tessuto economico-sociale di riferimento» .
                                                                     (11)
               (9)   Cass. Pen., sez. Sesta, 13 giugno 2017, n. 41772, in Dejure.
               (10)  In questi termini, ad esempio, Cass. Pen., sez. Quinta, 13 giugno 2018, n. 44156; sez. Quinta,
                     20 maggio 2019, n. 26427; sez. Seconda, 30 gennaio 2020, n. 7847; sez. Seconda, 16 marzo
                     2020, n. 10255, tutte in Dejure.
               (11)  Cass. Pen., sez. Seconda, 16 marzo 2020, n. 10255, cit. Tra i commenti alla sentenza, VISCONTI,
                     “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione ragionevole
                     dell’art. 416-bis alle associazioni criminali autoctone, in Sist. Pen., 24 marzo 2020; DAMANTE, Art.
                     416-bis c.p. e associazioni criminali “senza nome”: la Cassazione propone uno “screening di mafiosità” con
                     riferimento al Clan Fasciani di Ostia, in Giur. Pen. web, 4/2020; MANNA, DE LIA, “Nuove mafie” e
                     vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione, in Arch. Pen., 1/2020.

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