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DOTTRINA
situazioni in cui la permeabilità mafiosa appaia alquanto dubbia e incerta e pre-
senti delle zone grigie o interstiziali ma anche rispetto a quanto di recente
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dichiarato dal Direttore della DIA al fine di differenziare gli strumenti ed evitare
l’utilizzo delle interdittive antimafia, quando nei confronti di un’impresa vi è il
solo sospetto che sia permeabile alla mafia e può risultare più efficiente proce-
dere con uno strumento più leggero al fine di evitare interdittive che difficil-
mente reggerebbero in sede di ricorso amministrativo . Le novità proposte dal
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legislatore, che necessiteranno di idonei adeguamenti in sede di discussione par-
lamentare in commissione ed assemblea, iniziano senza dubbio ad affrontare
alcune delle problematiche evidenziate dalla dottrina e legate alle sovrapposizio-
ni ed al mancato coordinamento tra discipline che parimenti cercano di con-
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ciliare l’esigenza di contrasto alla criminalità d’impresa con la tutela di altri inte-
ressi sovra-individuali legati alla salvaguardia del tessuto economico e sociale .
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In ultima analisi si tratta sicuramente di un passo importante per un
miglioramento, anche in un’ottica costituzionalmente orientata, della disciplina
nazionale atta a prevenire i fenomeni di infiltrazione mafiosa all’interno del set-
tore produttivo del Paese secondo considerazioni di base già affrontate in que-
sta Rassegna nel più ampio settore degli appalti pubblici e della corruzione e
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che mirano a “calibrare il tiro” dell’azione dello Stato volta a contrastare e sop-
primere i fenomeni mafiosi e criminali all’interno dell’economia legale.
(36) Sul punto si veda sempre la relazione sull’attività della giustizia amministrativa del Presidente
del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021.
(37) Così si è espresso Maurizio VALLONE in una intervista su lavialibera.it, il sito della rivista
dell’Associazione Libera e Gruppo Abele riportata dall’agenzia d’informazione SIR il 3 aprile 2021.
(38) Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, anche all’attuale vuoto normativo, derivante
dalla mancanza di una disciplina di raccordo tra gli istituti dell’interdittiva antimafia e del con-
trollo giudiziario, relativa al rapporto tra esito positivo del controllo giudiziario e (eventuale)
revoca dell’interdittiva oltre all’efficacia che tale revoca debba avere se ex tunc o ex nunc. Sul
punto si veda F. VALENTINI, Controllo giudiziario e revoca di contributi e finanziamenti in caso di inter-
dittiva antimafia, 2021, in www.giustizia-amministrativa.it.
(39) L. DEL FAVERO, C. C. CORSARO, L’estensione delle misure di prevenzione patrimoniale ai reati comuni.
Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario quali occasione per la predisposizione degli strumenti di
organizzazione, gestione e controllo aziendale, in Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di
riforma a venti anni dal D.Lgs. 231/2001 (a cura di G. S. BASSI), Giurisprudenza penale, 2021/1-
bis, 2021, pagg. 358-367 ove si pone una prima problematica legata al coordinamento tra il
controllo giudiziario di cui all’art. 3, legge 29 ottobre 2016, n. 199; il controllo giudiziario
legato all’art. 34-bis del codice antimafia; il commissariamento giudiziale di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese di cui all’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Sempre sul punto, R.
BORSARI, Misure per il contrasto alla criminalità d’impresa in Diritto on-line (2018) e ID, Le sanzioni
interdittive tra codice antimafia e modello della responsabilità amministrativa degli enti da reato, in fede-
ralismi.it, numero 14-2021, giugno 2021, pagg. 127-138.
(40) J. COLAMEDICI, La prevenzione della corruzione in un’ottica antimafia, in Rassegna dell’Arma dei
Carabinieri, n. 4, 2018, pagg. 67-80.
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