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INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE



               di legge - si pone come quello generale e di riferimento a tutela degli interessi per-
               seguiti dal corpo normativo, aventi tanto natura pubblicistica, quanto garanzia
               costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata” .
                                                                                       (21)


               3.  La proposta di legge C. 3015 e le modifiche previste
                     Focalizzeremo ora la nostra attenzione sulla proposta di legge di iniziativa
               parlamentare  assegnata  alla  Commissione  Giustizia  della  Camera  dei
               Deputati  che intende apportare, anche in virtù di recenti pronunce giurispru-
                        (22)
               denziali, dei correttivi al quadro normativo innanzi descritto.
                     La proposta di legge è articolata in tre articoli di cui il primo dedicato in
               modo specifico all’istituto dell’informazione antimafia interdittiva, il secondo
               dedicato all’istituto del controllo giudiziario ed il terzo, di chiusura, in tema di
               invarianza finanziaria rispetto agli oneri a carico della finanza pubblica.
                     In primo luogo si agisce sul termine di validità dell’informazione antimafia
               interdittiva novellando l’attuale art. 86, comma 2 del codice antimafia e preve-
               dendo che la stessa, a differenza dell’informazione antimafia liberatoria di dura-
               ta annuale, cessa di avere efficacia se decorsi due anni dalla sua adozione non si
               procede ad aggiornamento con le modalità di cui all’articolo 91, comma 5 del
               codice .
                      (23)
                     Si  intende  quindi  evitare  il  potenziale  trasformarsi  di  quella  che  è  una
               misura di prevenzione in una sorta di «ergastolo economico occulto»  median-
                                                                                 (24)
               te la previsione di un obbligo di aggiornamento prefettizio. Si evidenzia in que-
               sta sede che ad oggi l’aggiornamento di una informazione antimafia interdittiva
               è possibile, su iniziativa del prefetto o di parte, nell’ipotesi del sopraggiungere
               di elementi di fatti diversi ed ulteriori rispetto alla precedente valutazione circa
               la presenza di tentativi siffatti, che siano idonei ad evidenziare il venir meno
               della situazione di pericolo.

               (21)  Cass. pen, SS.UU., sent. 26 settembre 2019, (dep. 19 novembre 2019), n. 46898.
               (22)  La PDL C. 3015 (Bartolozzi) recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure
                     di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di informa-
                     zione antimafia e di controllo giudiziario” è stata presentata il 13 aprile 2021 (comunicata
                     all’Assemblea nella seduta n. 486 del 14 aprile 2021) e formalmente assegnata in sede refe-
                     rente alla II Commissione di Giustizia nel corso della seduta della Camera dei Deputati n.
                     507 del 13 maggio 2021.
               (23)  Tale norma prevede che il prefetto, anche sulla documenta richiesta dell’interessato, aggiorna
                     l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei
                     tentativi di infiltrazione mafiosa.
               (24)  Sul punto si veda G. AMARELLI, Le interdittive antimafia “generiche” tra interpretazione tassativiz-
                     zante e dubbi di incostituzionalità, in G. AMARELLI, S. DAMIANI (a cura di), Le interdittive antimafia
                     e le altre misure di contrasto alla infiltrazione negli appalti pubblici, Torino, 2019, pagg. 207 ss.

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