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DOTTRINA
➣ assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente
il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi .
(16)
Per procedere con l’applicazione della misura in esame è necessaria la
simultanea presenza di due presupposti: il requisito dell’occasionalità dell’age-
volazione mafiosa, in assenza del quale le finalità del controllo giudiziario sareb-
bero vanificate , e la necessaria impugnazione del provvedimento prefettizio
(17)
che ha adottato l’interdittiva antimafia. Quest’ultimo presupposto condurrà,
con l’istanza di ammissione al regime di cui all’art. 34-bis, sia alla sospensione
del processo innanzi al giudice amministrativo per tutta la durata del controllo
giudiziario (in modo tale che il giudice amministrativo possa valutare anche gli
elementi offerti dalla relazione finale dell’amministratore giudiziario), sia alla
nascita di un procedimento interdipendente rispetto a quello amministrativo
nato dall’impugnazione .
(18)
Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, che può avere una
durata variabile da un minimo di uno ad un massimo di tre anni, sospende gli
effetti di cui all’interdittiva antimafia salvaguardando pertanto i rapporti pre-
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senti e futuri dell’azienda con la Pubblica Amministrazione.
Con riferimento all’interdipendenza dei due giudizi, si intende evidenziare
l’orientamento della Suprema Corte nello stabilire che il provvedimento con cui
il tribunale competente per le misure di prevenzione nega l’applicazione del
controllo giudiziario richiesto è impugnabile con ricorso alla corte di appello
anche per il merito. Il giudice di legittimità ha infatti chiarito che il ricorso per
Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge in quanto, la pre-
visione di un rimedio impugnatorio, che di fatto andrebbe a consentire la riva-
lutazione dei presupposti alla base delle decisioni del prefetto di adottare l’in-
formazione interdittiva, determinerebbe una inutile duplicazione del giudizio
amministrativo, non coerente con l’assetto della misura .
(20)
Di qui la conclusione circa la fisionomia di un sistema che “col doppio
grado di giudizio - il primo dei quali, di merito, ed il secondo per la sola violazione
(16) Art. 34-bis, comma 3, codice.
(17) Qualora non si tratti di occasionalità dell’agevolazione ma di stabilità della stessa, troverà
applicazione la differente misura dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del Codice
Antimafia prevista in tutti quei casi in cui “gli interessi imprenditoriali e quelli criminali risul-
tino più stabilmente convergenti”, (così il Tribunale di Catanzaro, Sez. Misure di prevenzione
nel Decreto n. 14/2018).
(18) Cass. pen., sez. Seconda, 22 marzo 2019, n. 27856.
(19) Art. 34-bis, comma 7, codice.
(20) Cass. pen., sez. Seconda, 14 febbraio 2019, n. 17451 e id., 12 aprile 2019, n. 31280. Si veda
anche M. DI FLORIO, Brevi considerazioni sui rapporti nel diritto vivente tra interdittiva prefettizia e con-
trollo giudiziario volontario nell’impresa in odor di mafia, in La legislazione penale, 15 marzo 2021.
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