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DOTTRINA



                  Il conseguente venir meno delle circostanze rilevanti di cui all’articolo 91,
             comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascor-
             rere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o con-
             trari che ne facciano venir meno la portata sintomatica .
                                                                  (25)
                  In secondo luogo la proposta di legge intende recuperare il principio del
             contradditorio procedimentale. Come si è avuto modo di evidenziare supra §1,
             qualifica la partecipazione del privato solo come eventuale . Il legislatore cerca
                                                                    (26)
             di cogliere l’invito fornito dal giudice amministrativo a recuperare, seppur a
             livello attenuato e parziale, quelle garanzie procedimentali laddove la partecipa-
             zione procedimentale non frustri l’urgenza di provvedere .
                                                                    (27)
                  Nel dettaglio viene prevista l’obbligatorietà della partecipazione procedi-
             mentale del privato esclusivamente nell’ipotesi in cui viene presentata un’istan-
             za di aggiornamento del provvedimento prefettizio interdittivo a seguito del
             termine  del  periodo  del  controllo  giudiziario  concesso  dal  tribunale  con  le
             modalità di cui all’articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia. Si tratta, in
             virtù  del  requisito  dell’occasionalità  previsto  per  l’ammissione  dell’azienda
             all’istituto del controllo giudiziario, di quei casi in cui la permeabilità mafiosa
             appaia quantomeno dubbia e incerta e l’apporto procedimentale del soggetto
             potrebbe quindi senz’altro fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità
             prefettizia,  anche  in  un’ottica  deflattiva  del  contenzioso  amministrativo,  la
             natura dei rapporti intrattenuti dall’impresa e le relative dinamiche del mondo
             criminale che ne derivano.
                  In  terzo  ed  ultimo  luogo,  con  riferimento  all’istituto  dell’informazione
             antimafia  interdittiva,  si  incide  sulla  possibilità  di  riconoscere  un  “potere  di
             sospensione” al prefetto in tema di esclusione delle decadenze e divieti.


             (25)  Si veda ex plurimis, Cons. Stato, sez. Terza, sent. 30 ottobre 2018, n. 4620.
             (26)  Art. 93, comma 7, codice.
             (27)  Sulla non necessarietà del contradditorio procedimentale è intervenuto al Consiglio di Stato
                  che ha escluso l’applicazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 in tema di comunica-
                  zione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto ribadendo che la finalità preventiva
                  sottesa al rilascio dell’informazione interdittiva antimafia può comportare un’attenuazione
                  (se non una eliminazione) del contradditorio procedimentale (Cons. Stato, sez. Terza, 31 gen-
                  naio 2020, n. 820, id., 6 maggio 2020, n. 2854). È stato tuttavia sempre lo stesso giudice
                  amministrativo, in una prospettiva de iure condendo, ad auspicare un recupero seppur parziale
                  delle garanzie procedimentali nella partecipazione del privato al procedimento che conduce
                  all’adozione del provvedimento in esame (così Cons. Stato, sez. Terza, sent. 10 agosto 2020,
                  n. 4979 e relazione sull’attività della giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di
                  Stato del 2 febbraio 2021). Tale ultimo orientamento del giudice amministrativo recepisce
                  anche quanto evidenziato dal Giudice delle Leggi in un’ottica di valorizzazione della centra-
                  lità della partecipazione al procedimento intesa come principio strumentale alla conoscibilità
                  ed alla trasparenza dell’azione amministrativa (Corte Costituzionale, sent. 19 maggio 2020,
                  n. 116).

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