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DOTTRINA
Il conseguente venir meno delle circostanze rilevanti di cui all’articolo 91,
comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascor-
rere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o con-
trari che ne facciano venir meno la portata sintomatica .
(25)
In secondo luogo la proposta di legge intende recuperare il principio del
contradditorio procedimentale. Come si è avuto modo di evidenziare supra §1,
qualifica la partecipazione del privato solo come eventuale . Il legislatore cerca
(26)
di cogliere l’invito fornito dal giudice amministrativo a recuperare, seppur a
livello attenuato e parziale, quelle garanzie procedimentali laddove la partecipa-
zione procedimentale non frustri l’urgenza di provvedere .
(27)
Nel dettaglio viene prevista l’obbligatorietà della partecipazione procedi-
mentale del privato esclusivamente nell’ipotesi in cui viene presentata un’istan-
za di aggiornamento del provvedimento prefettizio interdittivo a seguito del
termine del periodo del controllo giudiziario concesso dal tribunale con le
modalità di cui all’articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia. Si tratta, in
virtù del requisito dell’occasionalità previsto per l’ammissione dell’azienda
all’istituto del controllo giudiziario, di quei casi in cui la permeabilità mafiosa
appaia quantomeno dubbia e incerta e l’apporto procedimentale del soggetto
potrebbe quindi senz’altro fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità
prefettizia, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso amministrativo, la
natura dei rapporti intrattenuti dall’impresa e le relative dinamiche del mondo
criminale che ne derivano.
In terzo ed ultimo luogo, con riferimento all’istituto dell’informazione
antimafia interdittiva, si incide sulla possibilità di riconoscere un “potere di
sospensione” al prefetto in tema di esclusione delle decadenze e divieti.
(25) Si veda ex plurimis, Cons. Stato, sez. Terza, sent. 30 ottobre 2018, n. 4620.
(26) Art. 93, comma 7, codice.
(27) Sulla non necessarietà del contradditorio procedimentale è intervenuto al Consiglio di Stato
che ha escluso l’applicazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 in tema di comunica-
zione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto ribadendo che la finalità preventiva
sottesa al rilascio dell’informazione interdittiva antimafia può comportare un’attenuazione
(se non una eliminazione) del contradditorio procedimentale (Cons. Stato, sez. Terza, 31 gen-
naio 2020, n. 820, id., 6 maggio 2020, n. 2854). È stato tuttavia sempre lo stesso giudice
amministrativo, in una prospettiva de iure condendo, ad auspicare un recupero seppur parziale
delle garanzie procedimentali nella partecipazione del privato al procedimento che conduce
all’adozione del provvedimento in esame (così Cons. Stato, sez. Terza, sent. 10 agosto 2020,
n. 4979 e relazione sull’attività della giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di
Stato del 2 febbraio 2021). Tale ultimo orientamento del giudice amministrativo recepisce
anche quanto evidenziato dal Giudice delle Leggi in un’ottica di valorizzazione della centra-
lità della partecipazione al procedimento intesa come principio strumentale alla conoscibilità
ed alla trasparenza dell’azione amministrativa (Corte Costituzionale, sent. 19 maggio 2020,
n. 116).
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