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INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE
Sotto tale aspetto, i poteri di accesso attribuiti al prefetto , che vedono il
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contradditorio riconosciuto solo eventualmente mediante l’audizione dell’inte-
ressato , devono condurre a sufficienti elementi sintomatici e indicatori dell’in-
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filtrazione della criminalità organizzata, non dovendo fornire né la prova, oltre
ogni ragionevole dubbio, che l’infiltrazione mafiosa sia in atto, né in quale misura
essa condizioni le scelte dell’impresa, poiché esigere una simile dimostrazione,
analoga allo standard probatorio richiesto per il giudizio penale anche nella sola
forma del delitto tentato, non solo significherebbe costruire una fattispecie di
danno e non più di pericolo - carattere intrinseco delle misure di carattere pre-
ventivo -, ma implicherebbe una serie di accertamenti e di ragionamenti eviden-
temente incompatibili con l’efficace e immediata operatività dello strumento de
quo che, nell’anticipare la soglia di difesa sociale, intende assicurare una tutela
avanzata nel campo del contrasto alle attività criminali .
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In tale ottica, la valutazione in sede contenziosa, affidata al giudice ammi-
nistrativo rispetto a quello che è senza dubbio l’esercizio di un potere discrezio-
nale ampio ma non indeterminato del prefetto , deve operare un concreto
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bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali: la libertà di impresa, da un
lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità
sostanziale, secondo la logica della prevenzione, dall’altro lato; ponderazione che
vede, più dettagliatamente, un’attenta operazione di bilanciamento, secondo il
criterio del “più probabile che non”, tra le irrinunciabili condizioni di tassatività
(5) Art. 93, codice.
(6) L’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che il prefetto competente al rilascio del-
l’informazione antimafia, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle infor-
mazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre,
anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
(7) Cons. Stato, sez. Terza, 30 gennaio 2019, n. 758.
(8) Sull’uso della nozione di discrezionalità all’interno del procedimento di informativa antimafia
si veda F. G. SCOCA, Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità
della lotta “anticipata” alla criminalità organizzata, in Giust. Amm., Anno XV, 2018, n. 6. Secondo
l’Autore l’informazione antimafia consiste in una attestazione, ossia in un atto di conoscenza
(o di giudizio), avente ad oggetto eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella governance
dell’impresa.
In tale ottica, la stessa regola del “più probabile che non” formulata e sostenuta dalla giuri-
sprudenza consolidata, richiamerebbe concetti di prova, di dimostrazione, più o meno piena,
di verità che escluderebbe valutazioni genuinamente discrezionali, ossia di opportunità con
ciò comportando che la valutazione del prefetto, seppur certamente opinabile e soggettiva
non sarebbe discrezionale in quanto attinente alla conoscenza dei fatti, alla determinazione
del loro valore indiziario, e alla prova (anche non piena e non costituente rango di prova
penale) della possibilità che un’impressa possa essere esposta ad infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata.
Contrariamente si veda Cons. Stato, sez. Terza, 31 gennaio 2020, n. 820, che qualifica l’infor-
mazione antimafia come “provvedimento giammai vincolato ma per sua stessa natura discre-
zionale” (si veda anche Cons. Stato, sez. Terza, 29 febbraio 2016, n. 868).
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