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DOTTRINA
sostanziale e processuale e l’altrettanto irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato
a contrastare l’insidia delle mafie .
(9)
Lo stesso Consiglio di Stato ha infatti più volte affermato che è suffi-
(10)
ciente un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla
sussistenza di un condizionamento mafioso: tale quadro può basarsi su una
condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento
in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o fre-
quentazioni con soggetti malavitosi che - nella loro valutazione d’insieme e non
atomisticamente - siano tali da fondare un giudizio di probabilità che l’attività
d’impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività com-
merciali della criminalità o di esserne in qualche modo condizionata.
Particolare attenzione è stata recentemente posta da parte del giudice
amministrativo in merito alla valutazione da parte della Prefettura di stralci delle
risultanze investigative penali in sede di interdittiva antimafia. Secondo l’organo
di ultima istanza della Regione Sicilia tali valutazioni, unitamente a motivazioni
dei provvedimenti giurisdizionali in modo difforme rispetto alla magistratura
penale “è operazione delicata anche alla luce del ne bis in idem per come inter-
pretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo e soprattutto dall’esigenza di
coerenza interna dell’ordinamento giuridico, che non può considerare talune
condotte penalmente irrilevanti e al contempo rilevanti in un processo ammi-
nistrativo che sfocia in un provvedimento che per i suoi dirompenti effetti ben
può definirsi parapenale”.
Tale operazione di autonoma e difforme valutazione da parte della prefet-
tura deve quindi richiedere sempre un attento vaglio da parte del giudice ammi-
nistrativo .
(11)
2. Il controllo giudiziario quale strumento per la prosecuzione dell’attività
d’impresa
La novella al codice antimafia introdotta con l’approvazione della legge 17
ottobre 2017, n. 161 ha introdotto all’interno del novero delle misure di preven-
zione patrimoniali, diverse dalla confisca e dal sequestro la figura del controllo
giudiziario delle aziende di cui al nuovo articolo 34-bis.
(9) Cons. Stato, sez. Terza, 5 settembre 2019, n. 6105.
Sempre sul tema della discrezionalità si veda anche J. COLAMEDICI, Le interdittive antimafia: tra
discrezione e arbitrio, in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, n. 2, 2019, pagg. 111-122.
(10) Ex plurimis, Cons. Stato, sez. Terza, 13 agosto 2018, n. 4938, ib. 9 ottobre 2018, n. 5784.
(11) Consiglio di giustizia amministratia per la Regione Sicilana, decreto, 3 agosto 2021, n. 544.
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