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INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE



                     Tale aspetto trae origine da un contenzioso costituzionale sub iudice
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               durante la stesura del presente articolo, che vede coinvolto, in un procedimento
               incidentale, il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria e il Ministero dell’inter-
               no.  Con  ordinanza  del  TAR  calabrese  del  11  dicembre  2020  è  stata  infatti
               dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
               costituzionale dell’art. 92 del codice antimafia in relazione agli articoli 3, secon-
               do comma, 4 e 24 della Costituzione. Secondo il giudice a quo la questione di
               legittimità costituzionale trae origine dalle seguenti motivazioni:
                     ➣ la contestata disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di una
               delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia e quelli attinti da
               informazione antimafia interdittiva: soltanto per i primi l’attuale formulazione
               della norma , prevede che le decadenze e i divieti previsti possono essere
                           (29)
               esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare
               i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. Circostanza non previ-
               sta invece in materia di informazione antimafia interdittiva ove è preclusa al
               prefetto la possibilità, riconosciuta al giudice, di escludere le decadenze ed i
               divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i
               mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia . Si prospetterebbe
                                                                       (30)
               quindi, secondo il collegio, un’irragionevole violazione dei principi di propor-
               zionalità,  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  sostanziale  di  cui  all’art.  3  della
               Costituzione ;
                            (31)
               (28)  Registro ordinanze della Corte Costituzionale n. 73 del 2021, (G.U. del 3 giugno 2021, n. 22).
               (29)  Art. 67, comma 5, del codice.
               (30)  Nel ricorso viene evidenziato in modo particolare dal ricorrente che l’attività dell’impresa
                     destinataria del provvedimento interdittivo costituisce l’unica fonte di reddito della famiglia
                     e che, in mancanza di essa, il titolare non avrebbe la possibilità di mantenere quattro figli
                     conviventi di cui tre minori oltre alla conseguenza, derivante dagli effetti di cui al provvedi-
                     mento  interdittivo,  che  si  dovrebbe  procedere  anche  al  licenziamento  di  otto  dipendenti
                     assunti  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  i  quali,  considerato  il  periodo  di
                     crisi/emergenza, non troverebbero facilmente una nuova collocazione lavorativa.
               (31)  Giova evidenziare in questa sede che secondo il giudice amministrativo regionale, la disparità
                     di trattamento non è esclusa “per il fatto che ai sensi dell’art.34-bis, comma 6 del decreto legi-
                     slativo n. 159 del 2011, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi
                     dell’art. 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del
                     prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applica-
                     zione del controllo giudiziario. Il controllo giudiziario infatti sospende, per il tempo della sua
                     durata, gli effetti dell’interdittiva senza eliminarli e la sua applicazione, rimessa alla valutazio-
                     ne del tribunale competente, è eventuale ed è condizionata dall’impugnazione del provvedi-
                     mento interdittivo. Esso, in ogni caso, interviene quando questo ultimo ha già, almeno in
                     parte, dispiegato i suoi effetti e non riabilita l’impresa ma, al contrario, presuppone la sussi-
                     stenza  e  la  permanenza  del  ripetuto  provvedimento  interdittivo”.  Contrariamente  a  tale
                     orientamento, sulla non possibilità di escludere l’adozione del provvedimento interdittivo per
                     mancanza dei mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia si veda Cons. Stato,
                     sez. Terza, sent. 23 febbraio 2021, n. 1579.

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