Page 147 - Rassegna 2021-3
P. 147
INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE
Tale aspetto trae origine da un contenzioso costituzionale sub iudice
(28)
durante la stesura del presente articolo, che vede coinvolto, in un procedimento
incidentale, il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria e il Ministero dell’inter-
no. Con ordinanza del TAR calabrese del 11 dicembre 2020 è stata infatti
dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 92 del codice antimafia in relazione agli articoli 3, secon-
do comma, 4 e 24 della Costituzione. Secondo il giudice a quo la questione di
legittimità costituzionale trae origine dalle seguenti motivazioni:
➣ la contestata disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di una
delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia e quelli attinti da
informazione antimafia interdittiva: soltanto per i primi l’attuale formulazione
della norma , prevede che le decadenze e i divieti previsti possono essere
(29)
esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare
i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. Circostanza non previ-
sta invece in materia di informazione antimafia interdittiva ove è preclusa al
prefetto la possibilità, riconosciuta al giudice, di escludere le decadenze ed i
divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i
mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia . Si prospetterebbe
(30)
quindi, secondo il collegio, un’irragionevole violazione dei principi di propor-
zionalità, ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della
Costituzione ;
(31)
(28) Registro ordinanze della Corte Costituzionale n. 73 del 2021, (G.U. del 3 giugno 2021, n. 22).
(29) Art. 67, comma 5, del codice.
(30) Nel ricorso viene evidenziato in modo particolare dal ricorrente che l’attività dell’impresa
destinataria del provvedimento interdittivo costituisce l’unica fonte di reddito della famiglia
e che, in mancanza di essa, il titolare non avrebbe la possibilità di mantenere quattro figli
conviventi di cui tre minori oltre alla conseguenza, derivante dagli effetti di cui al provvedi-
mento interdittivo, che si dovrebbe procedere anche al licenziamento di otto dipendenti
assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato i quali, considerato il periodo di
crisi/emergenza, non troverebbero facilmente una nuova collocazione lavorativa.
(31) Giova evidenziare in questa sede che secondo il giudice amministrativo regionale, la disparità
di trattamento non è esclusa “per il fatto che ai sensi dell’art.34-bis, comma 6 del decreto legi-
slativo n. 159 del 2011, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi
dell’art. 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del
prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applica-
zione del controllo giudiziario. Il controllo giudiziario infatti sospende, per il tempo della sua
durata, gli effetti dell’interdittiva senza eliminarli e la sua applicazione, rimessa alla valutazio-
ne del tribunale competente, è eventuale ed è condizionata dall’impugnazione del provvedi-
mento interdittivo. Esso, in ogni caso, interviene quando questo ultimo ha già, almeno in
parte, dispiegato i suoi effetti e non riabilita l’impresa ma, al contrario, presuppone la sussi-
stenza e la permanenza del ripetuto provvedimento interdittivo”. Contrariamente a tale
orientamento, sulla non possibilità di escludere l’adozione del provvedimento interdittivo per
mancanza dei mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia si veda Cons. Stato,
sez. Terza, sent. 23 febbraio 2021, n. 1579.
145

