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INTERDITTIVE ANTIMAFIA ALLA PROVA DEL DIALOGO TRA CORTI E LEGISLATORE
impugnatorio (ordinario o straordinario) e sulla conseguente definitività (giudi-
cato) del relativo giudizio che definisce il ricorso .
(32)
A parere dello scrivente il legislatore parrebbe pertanto aver voluto for-
(33)
nire la possibilità di richiedere l’ammissione al controllo giudiziario per tutte
quelle volte in cui è possibile prevedere, anche solo astrattamente, un sindacato
del giudice amministrativo sul provvedimento prefettizio, con ciò salvaguardan-
do la possibilità di ricorrere all’istituto in esame anche in presenza di rimedi
impugnatori previsti per pronunce definitive come, per esempio, alle ipotesi di
revocazione straordinaria . Si evidenzia infatti nuovamente che la norma in
(34)
questione parla di “impugnazione” senza ulteriori qualificazioni, sicché non
necessariamente dovrà trattarsi di un ricorso al giudice amministrativo, ben
potendosi addirittura far rientrare in tale configurazione anche un ricorso stra-
ordinario al Capo dello Stato. Inoltre, si potrebbe addirittura sostenere che ciò
che rileva unicamente ai fini dell’applicabilità della misura è che vi sia stata
un’impugnativa e che, conseguentemente, non solo la “perduranza” della pen-
denza ma anche la “pendenza” stessa non rientra nel presupposto. In tale cir-
costanza l’impresa potrebbe quindi addirittura chiedere per la prima volta il
controllo giudiziario successivamente al giudicato amministrativo di rigetto .
(35)
L’articolo 2 della proposta di legge intende quindi fornire la possibilità di
richiedere l’ammissione al controllo giudiziario per tutte quelle situazioni in cui
anche solo astrattamente (come anche nei casi di revocazione straordinaria pre-
vista dall’art. 106 del codice del processo amministrativo) è possibile prevedere
un sindacato del giudice amministrativo sull’interdittiva antimafia.
4. Considerazioni conclusive
Come evidenziato nel corso del presente articolo la proposta di legge inci-
de prioritariamente sul tema del contradditorio procedimentale recependo non
solo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa per tutte quelle
(32) Diversamente avviene invece nel caso del commissariamento giudiziale, di cui all’art. 15 del
D.Lgs. n. 231/2001 conseguente a specifica misura interdittiva, per il quale si prevede espressa-
mente che la prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando
“l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.
(33) ID, Le sanzioni interdittive tra codice antimafia e modello della responsabilità amministrativa degli enti da
reato, in federalismi.it, numero 14-2021, giugno 2021, pagg. 127-138.
(34) Si ricorda infatti, con riferimento ai casi di revocazione, che l’art. 106 c.p.a. rinvia espressa-
mente agli artt. 395-396 c.p.c. In particolare ci si riferisce alla revocazione “straordinaria” per
i vizi previsti dall’art. 395, n. 1, 2, 3 e 6 perché, contrariamente alla cosiddetta revocazione
“ordinaria” nei casi previsti dall’art. 395 n. 4 e 5, può riguardare sentenze passate in giudicato.
(35) M. MAZZUTO, Il salvataggio delle imprese tra controllo giudiziario volontario, interdittive prefettizie e giu-
stizia amministrativa, in Sistema Penale, n. 3/2020.
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