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DOTTRINA
Lungi dal voler sostenere che la disposizione in commento possa essere appli-
cata solo alle mafie tradizionali, non potendosi certamente immaginare che il legisla-
tore abbia inteso inserire uno strumento di lotta a geografia determinata e limitata,
occorre però riconoscere il giusto rilievo al nucleo della fattispecie ed evitare l’erosione
del Tatbestand in nome di un nemico da combattere costi quel che costi. Il tema di que-
sto lavoro è limitato ai problemi applicativi del metodo mafioso alle cosiddette mafie
autoctone o senza nome e all’adattamento della fattispecie che la giurisprudenza di
legittimità ha proposto anche di recente nel tentativo di garantire la verifica della con-
notazione tipicamente mafiosa anche di realtà lontane dai contesti territoriali storici.
2. Metodo mafioso e mafie autoctone: il peso del contesto socio-criminologico
Si è già detto che l’art. 416-bis c.p. ha - e non potrebbe essere altrimenti -
un ambito operativo aperto e indefinito a priori che rende la fattispecie “adat-
tabile” anche ad associazioni senza nome e senza una pregressa storia criminale.
Questo processo di adattamento richiede, però che l’interprete, nell’accerta-
mento della mafiosità dell’organizzazione, riservi il giusto ruolo al metodo
mafioso, nucleo essenziale della fattispecie. Se, infatti, con riferimento alle asso-
ciazioni storiche, ove i codici di comunicazione sono chiari tanto agli associati
quanto ai destinatari della forza di intimidazione, la giurisprudenza ritiene suf-
ficiente il riferimento alla fama criminale della consorteria tanto da bastare una
riserva di violenza, di fronte alle mafie non tradizionali, non potendosi valoriz-
zare il profilo storico, dovrà analizzarsi con attenzione l’effettivo dispiegamento
della forza di intimidazione da parte del nuovo aggregato. Forza di intimidazio-
ne che, come noto, deve ingenerare assoggettamento e omertà nei destinatari.
Quello che è emerso nella prassi applicativa dell’art. 416-bis c.p. a contesti
diversi da quelli storici è che spesso, soprattutto con riferimento al fenomeno
della delocalizzazione al nord, la giurisprudenza non ha ritenuto necessario veri-
ficare l’effettivo avvalimento della forza di intimidazione anche da parte della
cellula delocalizzata limitandosi a richiamare il collegamento alla casa madre. Il
fenomeno della cosiddetta mafia silente stride con il tenore letterale della dispo-
sizione ove il legislatore ha utilizzato il verbo “si avvalgono” richiedendo, per-
tanto, un utilizzo effettivo e non meramente potenziale del metodo mafioso.
L’effettività dell’utilizzo del metodo si traduce nella necessità di verificare
se il sodalizio ha mostrato di possedere in concreto la forza di intimidazione e
di essersene avvalso assumendo, in tal modo, connotazioni oggettive. Una mera
dichiarazione di intenti, infatti, sposterebbe l’accertamento sul piano soggetti-
vo, sulla mera intenzione di utilizzare il metodo mafioso che non può trovare
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