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DOTTRINA



                  Lungi dal voler sostenere che la disposizione in commento possa essere appli-
             cata solo alle mafie tradizionali, non potendosi certamente immaginare che il legisla-
             tore abbia inteso inserire uno strumento di lotta a geografia determinata e limitata,
             occorre però riconoscere il giusto rilievo al nucleo della fattispecie ed evitare l’erosione
             del Tatbestand in nome di un nemico da combattere costi quel che costi. Il tema di que-
             sto lavoro è limitato ai problemi applicativi del metodo mafioso alle cosiddette mafie
             autoctone o senza nome e all’adattamento della fattispecie che la giurisprudenza di
             legittimità ha proposto anche di recente nel tentativo di garantire la verifica della con-
             notazione tipicamente mafiosa anche di realtà lontane dai contesti territoriali storici.


             2.  Metodo mafioso e mafie autoctone: il peso del contesto socio-criminologico
                  Si è già detto che l’art. 416-bis c.p. ha - e non potrebbe essere altrimenti -
             un ambito operativo aperto e indefinito a priori che rende la fattispecie “adat-
             tabile” anche ad associazioni senza nome e senza una pregressa storia criminale.
             Questo  processo  di  adattamento  richiede,  però  che  l’interprete,  nell’accerta-
             mento  della  mafiosità  dell’organizzazione,  riservi  il  giusto  ruolo  al  metodo
             mafioso, nucleo essenziale della fattispecie. Se, infatti, con riferimento alle asso-
             ciazioni storiche, ove i codici di comunicazione sono chiari tanto agli associati
             quanto ai destinatari della forza di intimidazione, la giurisprudenza ritiene suf-
             ficiente il riferimento alla fama criminale della consorteria tanto da bastare una
             riserva di violenza, di fronte alle mafie non tradizionali, non potendosi valoriz-
             zare il profilo storico, dovrà analizzarsi con attenzione l’effettivo dispiegamento
             della forza di intimidazione da parte del nuovo aggregato. Forza di intimidazio-
             ne che, come noto, deve ingenerare assoggettamento e omertà nei destinatari.
                  Quello che è emerso nella prassi applicativa dell’art. 416-bis c.p. a contesti
             diversi da quelli storici è che spesso, soprattutto con riferimento al fenomeno
             della delocalizzazione al nord, la giurisprudenza non ha ritenuto necessario veri-
             ficare l’effettivo avvalimento della forza di intimidazione anche da parte della
             cellula delocalizzata limitandosi a richiamare il collegamento alla casa madre. Il
             fenomeno della cosiddetta mafia silente stride con il tenore letterale della dispo-
             sizione ove il legislatore ha utilizzato il verbo “si avvalgono” richiedendo, per-
             tanto, un utilizzo effettivo e non meramente potenziale del metodo mafioso.
                  L’effettività dell’utilizzo del metodo si traduce nella necessità di verificare
             se il sodalizio ha mostrato di possedere in concreto la forza di intimidazione e
             di essersene avvalso assumendo, in tal modo, connotazioni oggettive. Una mera
             dichiarazione di intenti, infatti, sposterebbe l’accertamento sul piano soggetti-
             vo, sulla mera intenzione di utilizzare il metodo mafioso che non può trovare


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