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DOTTRINA
➣ con riferimento alla violazione dell’art. 4 della Costituzione viene evi-
denziato da parte del giudice rimettente che gli effetti derivanti dall’adozione di
informazione antimafia interdittiva incidono indubbiamente anche sull’attività
svolta dai soggetti che ne sono colpiti e che vedono di conseguenza inibiti non
solo i rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ma anche quelle atti-
vità private, sottoposte a regime autorizzatorio. Secondo il collegio il diritto al
lavoro costituisce “diritto fondamentale di tutti i cittadini, e se tale deve ritenersi
anche per il detenuto, per il quale il lavoro costituisce altresì componente essen-
ziale del trattamento rieducativo, a maggior ragione lo si deve ritenere tale per
soggetti colpiti da un provvedimento di natura cautelare e preventiva, finalizza-
to, appunto, a prevenire un evento che, per scelta del legislatore, non necessa-
riamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, emesso da un’autorità
amministrativa sulla base della regola causale del più probabile che non”. In
ultima analisi dovrebbe essere assicurato ai destinatari del provvedimento che il
prefetto valuti in concreto se l’adozione dello stesso non pregiudichi irrimedia-
bilmente le condizioni economiche dei destinatari;
➣ viene infine sollevata questione di legittimità costituzionale con riferi-
mento all’art. 24 della Costituzione in virtù della presenza di un contradditorio
solo eventuale che di fatto preclude ai destinatari dell’interdittiva antimafia la
possibilità di sottoporre all’autorità prefettizia le possibili conseguenze derivanti
dall’adozione dello stesso in termini di depauperamento dei mezzi di sostenta-
mento propri e della propria famiglia.
La proposta di legge intende pertanto eliminare la disparità di trattamento
tra i soggetti destinatari di informazione antimafia interditittiva e i soggetti
destinatari di una misura di prevenzione riconoscendo al prefetto la facoltà di
non procedere alle revoche ed ai recessi previsti dalla normativa nel caso in cui
l’informazione antimafia interdittiva evidenzi che per effetto delle esclusioni e
decadenze che ne deriverebbero verrebbero a mancare i mezzi di sostentamen-
to all’interessato e alla sua famiglia. Infine, per quanto di riferimento all’istituto
del controllo giudiziario, la proposta di legge in esame intende incidere sui pre-
supposti per l’ammissione al controllo giudiziario come meglio esaminati supra
§2. Diventa in questo momento fondamentale prendere in considerazione il
requisito della impugnazione/non definitività del provvedimento interdittivo ai
fini dell’ammissione alla misura del controllo giudiziario.
L’art. 34-bis, comma 6, del codice antimafia prevede in merito all’applica-
zione del controllo giudiziario su istanza di parte, esclusivamente, da parte delle
imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva “l’impugnazione del
relativo provvedimento del prefetto”, senza nulla specificare in merito al regime
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